Monopattini: chi guida ubriaco rischia condanna per stato di ebbrezza

Monopattini: chi guida ubriaco rischia condanna per stato di ebbrezza

Chi guida ubriaco un monopattino elettrico rischia condanna per guida in stato di ebbrezza, essendo il mezzo equiparato a un velocipede e quindi regolato dalle norme del CdS

 

Chi guida ubriaco un monopattino elettrico rischia condanna per guida in stato di ebbrezza, essendo il mezzo equiparato a un velocipede e quindi regolato dalle norme del CdS

19 Dicembre 2025 - 18:00

Nuova conferma della Corte di Cassazione nell’ambito della circolazione stradale: anche chi guida ubriaco un monopattino elettrico rischia una condanna per guida in stato di ebbrezza. È quanto sancito dalla quarta sezione penale della Suprema Corte che, con la sentenza n. 37391 dell’11 novembre 2025, ha respinto il ricorso di un 55enne di Venezia, che aveva provocato un incidente col il suo monopattino perché in preda ai fumi dell’alcool.

MONOPATTINI ELETTRICI SONO EQUIPARATI AI VELOCIPEDI

Gli Ermellini hanno motivato la linea dura spiegando che i monopattini elettrici sono equiparati ai velocipedi e la loro circolazione è pertanto regolata dalle norme del Codice della Strada, che disciplina la circolazione sulle strade di veicoli e pedoni. Infatti, nella nozione di veicolo (articolo 46 comma 1 del CdS) rientrano tutte le macchine di qualsiasi specie che circolano sulle strade guidate dall’uomo. Sono quindi considerati veicoli anche i velocipedi, a cui la legge ha espressamente equiparato i monopattini elettrici in base alla previsione di cui all’articolo 1 comma 75-quinquies della Legge 160/2019. Di conseguenza, si estendono ai conducenti dei monopattini le disposizioni riguardanti la guida in stato di ebbrezza.

UN ORIENTAMENTO GIÀ CONSOLIDATO

L’assunto sostenuto dalla difesa dell’uomo, in ordine alla pretesa inapplicabilità della disciplina penalistica della guida in stato di ebbrezza alla conduzione di un veicolo elettrico del tipo monopattino, è dunque destituito di fondamento. Al riguardo i giudici del merito, come precisa Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, ponendo in evidenza l’equiparazione ex-lege dei monopattini ai velocipedi hanno correttamente applicato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e hanno ricordato che “il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale“.

Monopattini guida in stato di ebbrezza

GUIDA CON STATO DI EBBREZZA ANCHE SUI MONOPATTINI

In altri termini, integra il reato di guida in stato di ebbrezza la conduzione di una bicicletta in condizioni di alterazione psicofisica da assunzione di alcol e stupefacenti, attesa quanto non è richiesta alcuna specifica abilitazione per la conduzione del mezzo. Allo stesso modo, il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche mediante la conduzione di un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica, in ragione della espressa equiparazione dei monopattini ai velocipedi, cui consegue l’applicazione delle norme del Codice della Strada riguardanti i veicoli.

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