Il produttore cinese Wangye Power, accusato dalla Casa di Pontedera di plagio dello scooter Vespa, si vede riconosciuta l’originalità del suo prodotto Eivissa.Il produttore asiatico, Wangye Power, azienda cinese situata nel distretto industriale di Taizhou City nello Xinqian, ha ottenuto dal Tribunale di Varese la restituzione al produttore di due scooter modello Eivissa, sequestrati dalla Guardia di […]
Il produttore cinese Wangye Power, accusato dalla Casa di Pontedera di plagio dello scooter Vespa, si vede riconosciuta l’originalità del suo prodotto Eivissa.
Il produttore asiatico, Wangye Power, azienda cinese situata nel distretto industriale di Taizhou City nello Xinqian, ha ottenuto dal Tribunale di Varese la restituzione al produttore di due scooter modello Eivissa, sequestrati dalla Guardia di Finanza nel corso del Salone del Motociclo EICMA 2013. Il sequestro era stato effettuato a seguito della denuncia di Piaggio, la quale lamentava l’asserita contraffazione, da parte del concorrente Eivissa, dello scooter Vespa.
- I fatti
A seguito della iniziale convalida del sequestro da parte del Tribunale del Riesame di Varese, Wangye Power aveva proposto ricorso in Cassazione sulla base della totale mancanza di motivazione del provvedimento di convalida. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rimandando alla Corte territoriale per una nuova decisione sul merito.
Con la decisione pubblicata il 23 luglio, il Tribunale di Varese ha pienamente accolto le tesi difensive di Wangye Power, basate sull’analisi tecnica degli scooter in questione e delle rispettive forme, stabilendo che esistono delle differenze e dunque l’assenza di contraffazione della Vespa.
- Nessuna usurpazione
Il Tribunale ha affermato infatti che “alla luce dei raffronti fra i due veicoli delle diverse marche, con specifico riguardo alle caratteristiche del marchio tridimensionale Vespa, specificate nella documentazione allegata alla denuncia e anche graficamente illustrate in modo perfettamente chiaro dal consulente della difesa – raffronti cui non si può che rimandare, per non appesantire la motivazione dell’ordinanza – la fattispecie configurata non sembra essere integrata, poiché difettano i segni dell’usurpazione del titolo di proprietà industriale”.