Bollo moto storiche, non tutto è perduto: regole diverse in base alla regione

Bollo moto storiche, non tutto è perduto: regole diverse in base alla regione

In Lombardia la tassa dovrebbe restare agevolata. La FMI invita a consultare gli uffici regionali prima di procedere al pagamento della tassa di possesso per le moto tra i venti ed i trent’anniCon l’eliminazione della tassa di proprietà in forma agevolata per le moto di interesse storico, approvata con l’ultima Legge di Stabilità, per il […]

9 Gennaio 2015 - 00:00

In Lombardia la tassa dovrebbe restare agevolata. La FMI invita a consultare gli uffici regionali prima di procedere al pagamento della tassa di possesso per le moto tra i venti ed i trent’anni
Con l’eliminazione della tassa di proprietà in forma agevolata per le moto di interesse storico, approvata con l’ultima Legge di Stabilità, per il mercato dei veicoli storici potrebbe essere il colpo di grazia. Ma non tutto è deciso: la tassa automobilistica è di competenza regionale, ecco quindi che prima di accingersi a pagare il dovuto è bene prestare attenzione a ciò che prevedono i diversi regolamenti regionalimore

  • In Lombardia si resta al vecchio schema, a patto che non sia l’unico mezzo posseduto 

Al momento soltanto la Regione Lombardia ha diffuso l’intendimento (comunque non ancora ufficiale) di mantenere la tassa di circolazione forfetaria per un veicolo iscritto ad un registro storico, a patto però che esso non sia l’unico mezzo posseduto e quindi di utilizzo quotidiano. Ecco quindi l’esempio di una regione che si discosta dalla legge nazionale. Questo è possibile perché la tassa automobilistica è di competenza regionale. La FMI sta prendendo contatti con le singole amministrazioni per capire come orientare gli utenti e per sensibilizzare gli assessori, ove possibile, a mantenere la tassa di circolazione.

Il 22 dicembre 2014 il Parlamento ha abolito per i mezzi tra i venti ed i trenta anni la tassa di circolazione forfetaria agevolata, reintroducendo la tassa di proprietà che quindi è dovuta anche se i mezzi non sono circolanti. Un provvedimento davvero poco “amico” degli amanti dei veicoli storici e poco sensibile alla storia e alla cultura motoristica italiana, che la FMI ha tentato in ogni modo di contrastare, attraverso la presentazione di emendamenti contrari all’iniziativa, alla Camera e al Senato. Il Governo tuttavia, ponendo la fiducia sull’intera Legge di Stabilità e dunque evitando che venisse votata articolo per articolo, non ha permesso di cancellare questa iniziativa.

  • Un guadagno solo teorico per lo Stato

La FMI sottolinea come più volte abbia fatto presente come le previsioni di guadagno di 78,5 milioni di euro dalla reintroduzione della tassa di proprietà per i mezzi tra i venti ed i trenta anni risultino assolutamente non rispondenti alla realtà, in quanto, essendo la tassa di competenza regionale non è possibile calcolare l’effettivo numero di mezzi soggetti al pagamento su tutto il territorio. Inoltre saranno probabilmente molti coloro che, non potendo fare fronte alla tassa di proprietà, manderanno alla rottamazione i propri mezzi, oppure li venderanno all’estero in paesi dove la cultura storica motoristica è più viva e non penalizzata dalle istituzioni.

  • Un patrimonio che rischia di scomparire

Negli ultimi anni, a seguito dell’introduzione della tassa di circolazione forfetaria (di 10,33 euro circa per le moto) con l’articolo 63 della legge 342/2000, molte persone hanno finalmente potuto coltivare la loro passione, conservando in garage anche più di una moto, contando sul fatto che il bollo andava pagato solo se il veicolo circolava. Ciò ha permesso la ricostruzione di un patrimonio storico e culturale di cui la FMI va fiera e che oggi rischia nuovamente la dispersione. Senza contare che molti appassionati si sentono traditi dal proprio Stato che nel 2000, con la precedente legge, li ha incoraggiati alla conservazione agevolandoli nella tassazione, ed oggi invece li penalizza. Ricordiamo che la tassa di circolazione forfetaria resta in vigore per i mezzi al compimento del trentesimo anno di età.

  • Restano immutate le agevolazioni su assicurazione e circolazione stradale

Infine è importante chiarire che le novità attengono esclusivamente al bollo, mentre per tutto ciò che riguarda le agevolazioni assicurative e le norme sulla circolazione, è in vigore l’articolo 60 del Codice della Strada, che stabilisce che un mezzo è da considerarsi di interesse storico e collezionistico al compimento del ventesimo anno di età, se esso viene iscritto ad un registro storico.

 

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