Omicidio stradale, Commissiona giustizia approva il DDL

Omicidio stradale, Commissiona giustizia approva il DDL

La nuova formula di reato abbandona le incertezze enunciando pene severe : meglio la prevenzione o il regime del terrore?Se non ci fosse la necessità di formalismi in sede legislativa sarebbe questo probabilmente il motto del Senatore Cucca (PD) durante la presentazione del ddl ; il primo partito del Paese dimostra di essere prono alle […]

15 Aprile 2015 - 00:00

La nuova formula di reato abbandona le incertezze enunciando pene severe : meglio la prevenzione o il regime del terrore?
Se non ci fosse la necessità di formalismi in sede legislativa sarebbe questo probabilmente il motto del Senatore Cucca (PD) durante la presentazione del ddl ; il primo partito del Paese dimostra di essere prono alle richieste provenienti dall’indignazione popolare e dalle associazioni di categoria.more

  • Cosa prevede il Decreto
  1. PENA DELLA RECLUSIONE DA 6 A 9 ANNI : omicidio colposo perpetrato a velocità doppia rispetto a quella consentita o fuga dal luogo dell’incidente mortale
  2. PENA DELLA RECLUSIONE DA 8 A 12 ANNI : omicidio colposo perpetrato in condizione fisica alterata da sostanze stupefacenti o ebbrezza alcolica
  3. PENA DELLA RECLUSIONE DA SEI MESI A DUE ANNI : omicidio colposo perpetrato procedendo ad alta velocità
  4. LESIONI PERSONALI STRADALI : ulteriore fattispecie autonoma che punisce in caso di lesioni personali derivanti dai comportamenti sopracitati.

Ancora una volta toccherà ai giuristi far notare come il parlamento abbia del tutto trascurato il dibattito svoltosi fino ad oggi sul tema dell’omicidio stradale e come ( aspetto ancor più grave) abbia utilizzato lo strumento legge per raccogliere consensi politici.

L’obiettivo del governo Renzi è quello di non permettere ai presunti colpevoli l’opzione per il patteggiamento allargato che porterebbe uno sconto di pena nei casi in cui il massimo sanzionatorio corrisponde a 5 anni.

In ‘ultima analisi quando si parla di velocità è necessario rifarsi al codice della strada indicando quelle disposizioni che se trasgresite farebbero scattare la pena più severa; termini come alta velocità e velocità doppia sono fin troppo arbitrari e poco definiti.

Basta guardare il C.P. per rendersi conto (QUI
per saperne di più) che le norme (tra cui l’omissione di soccorso) esistono da un pezzo e vengono oltretutto applicate dalla magistratura ma l’insoddisfazione non deriva certo dalla presunta mano leggera.

Anzitutto in presenza di reati di una certa gravità e che creano indignazione sociale non è possibile strutturare la pena sulla base delle valutazioni portate avanti dalle vittime.

Chi perde un proprio caro per mano di un pirata della strada desidera solo la reclusione ad vitam del colpevole e nemmeno questo basterebbe a calmare il suo dolore. In tutti questi casi i cittadini continueranno a sostenere che bisognava punire di più ma la legge non può essere vittima dei sensazionalismi del momento e delle esigenze politiche storiche, la legge una volta scritta deve resistere agli urti del tempo rappresentando uno strumento prezioso e chiarificatore per chi deve applicarlo.

L’omicidio colposo anche se perpetrato al volante e in presenza di disattenzioni madornali e grandi imprudenze non è un omicidio volontario. Siamo dinanzi a soggetti pericolosi quando guidano una macchina o magari siamo chiamati a giudicare giovani di 23 anni che dopo 10 anni di reclusione sarebbero destinati ad una irreparabile contaminazione carceraria con buona pace di chi auspica un loro recupero e reinserimento sociale.

In poche parole non possiamo non considerare che molti di questi assassini stradali potrebbero essere persone la cui vita è già stata rovinata dal fardello della responsabilità. Il legislatore non manca però di punirli in maniera più che proporzionata con una aggravante specifica : chiedo a chi legge di valutare se gli attuali 7/10 anni di reclusione massima previsti possano considerarsi esigui rispetto al fatto commesso. Chiedo inoltre quanto dovremmo prevedere come pena minima per l’omicidio volontario visto che così facendo dovremmo riadattare tutte le sanzioni del codice penale grazie all’introduzione di questo nuovo reato.

Infine vogliamo ricordare che nel caso più eclatante della cronaca recente il colpevole responsabile della morte di sei giovani ha visto addebitarsi una pena superiore ai sei anni di reclusione che ha scontato in sede domiciliare solo ed esclusivamente a causa della giovane età all’epoca dei fatti.

  •  Il problema forse è un altro

Il vero problema consiste nelle lungaggini processuali che rendono vana la pena definitiva perché parzialmente scontata agli arresti domiciliari nelle more del giudizio ; a tutto ciò si aggiunge la mancanza di una riforma seria sulle attenuanti e sulle aggravanti di cui si discute dal 1993 e che permetterebbe ai giudici una migliore aderenza al caso concreto.

Come è facile comprendere sono tutte questioni che insieme a quella della prevenzione impongono un impegno serio e duraturo, un impegno che nessuno si è mai voluto prendere e che ci ha portato a pensare che la paura del carcere sia la soluzione definitiva contro i decessi in sede di circolazione stradale. Sarebbe più opportuno revocare la patente vita natural durante ai guidatori pericolosi piuttosto che assimilare gli imprudenti ai delinquenti abituali.
(di Marcello Pieri)
 

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