Il Garante sanziona Puma: sbaglia la cilindrata del TOR 150

Il Garante sanziona Puma: sbaglia la cilindrata del TOR 150

Con il provvedimento n° 22035 pubblicato sul suo bollettino n° 3 del 7  febbraio scorso, l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato Puma, la nota azienda di Pomezia (Roma) produttrice di motocicli. La vicenda che ha dato origine alla sanzione riguarda la segnalazione da parte di un consumatore che nel 2009 aveva acquistato […]

17 Febbraio 2011 - 00:00

Con il provvedimento n° 22035 pubblicato sul suo bollettino n° 3 del 7  febbraio scorso, l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato
ha sanzionato Puma, la nota azienda di Pomezia (Roma) produttrice di motocicli.

La vicenda che ha dato origine alla sanzione riguarda la segnalazione da parte di un consumatore che nel 2009 aveva acquistato uno scooter Puma modello Tor 150 da una concessionaria autorizzata. Il veicolo gli era stato presentato come avente una cilindrata di 150 cm3, cosa che l’avrebbe reso idoneo alla circolazione in autostrada. Soltanto dopo l’acquisto, il consumatore aveva appreso che la cilindrata esatta riportata sulla carta di circolazione era invece di 149 cm3, cosa che rendeva il veicolo inadatto a questo scopo, a meno di non contravvenire a quando dispone l’art. 175 del Codice della Strada
, che prevede ovviamente delle sanzioni per i trasgressori. Il consumatore ha inoltre lamentato che per colpa della cilindrata effettiva diversa da quella comunicata era stato costretto a sostenere costi maggiori per la polizza assicurativa dovuti al fatto che le compagnie applicano premi assai più alti ai motocicli con cilindrata inferiore a 150 cm3, che si presume siano guidati in prevalenza da motociclisti giovani e quindi più soggetti ai sinistri.more

  • Multa di 40 mila euro

Puma, che risulta in liquidazione fin dal 2009, ma il cui sito internet è tuttora attivo e contiene ancora il dato della cilindrata “sbagliata”
, s’è difesa sostenendo che tutti i produttori di motocicli sono soliti pubblicizzare i loro veicoli suddividendoli per categorie che indicano la cilindrata “nominale” e non quella “effettiva” e che la prima è comunemente riportata sui listini delle riviste specializzate. Il Garante non ha ritenuto insufficienti le giustificazioni dell’azienda e ha ritenuto il suo comportamento scorretto in base al Codice del Consumo, sanzionandola per 40 mila euro, ridotti poi a 30 mila in considerazione del fatto che Puma presenta un rilevante deficit di bilancio.

  • Venditore graziato

L’Autorità ha invece assolto il concessionario venditore, la società S&I di Roma, dall’accusa di aver violato anch’esso il Codice del Consumo per non aver accettato la richiesta di sostituzione dello scooter avanzata dall’acquirente per gravi difetti di conformità che a suo dire non erano stati risolti. In pratica, di fronte alle ripetute contestazioni inoltrate per iscritto dal consumatore per lamentare i difetti dello scooter e chiederne la sostituzione (alle quali il venditore stesso non aveva mai dato riscontro), il Garante non ha rilevato “ulteriori evidenze attestanti la reiterabilità di analoghi comportamenti da parte del professionista in relazione ai prodotti da esso venduti”, quindi “gli elementi acquisiti nel corso del procedimento risultano insufficienti al fine di poter concludere che la condotta posta in essere da S&I nel caso di specie corrisponda a un’effettiva prassi commerciale del professionista, diretta a ostacolare l’esercizio dei diritti dei consumatori derivanti dal regime della garanzia legale di conformità”. In termini più comprensibili, l’Autorità ha “perdonato” l’azienda perché non ha per “prassi” (cioè, per “abitudine”) quella di adottare comportamenti contrari al Codice del Consumo. Le motivazioni di questa parte della sentenza appaiono piuttosto singolari e potrebbero far discutere. Non si comprende, infatti, per quale motivo non sia sanzionabile, se accertata, anche la singola violazione del Codice, né per quale motivo la punizione (che, lo ricordiamo, non è penale, ma amministrativa) debba arrivare soltanto a fronte di ripetuti comportamenti vietati.

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