Assicurazione moto: come funziona la sospensione nel 2024

Assicurazione moto: come funziona la sospensione nel 2024

Scopri le novità sull'assicurazione moto: nel 2024 la sospensione può essere richiesta a discrezione dell'assicurato ma con delle limitazioni

19 Giugno 2024 - 18:00

A seguito dell’entrata in vigore il dicembre scorso del d.lgs. n. 184/2023 in recepimento della nuova direttiva UE sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli, sono effettivamente cambiate alcune cose in ambito assicurativo e una di queste riguarda la sospensione dell’assicurazione moto: non più opzione offerta dalle compagnie in base alle condizioni previste dal contratto ma pieno diritto dell’assicurato nei termini e nei modi previsti dalla legge. Ma come funzione nel 2024 l’assicurazione moto sospendibile. Continua a leggere per scoprire tutte le novità.

RC MOTO: LA NUOVA NORMATIVA CON L’OBBLIGO ANCHE PER I VEICOLI FERMI

Come è noto, il già citato d.lgs. 184/2023 tra le altre cose ha esteso l’obbligo assicurativo a tutti i veicoli a motore azionati esclusivamente da una forza meccanica che circolano sul suolo, ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h, oppure con un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h, nonché ai rimorchi e ai veicoli elettrici leggeri, quando sono utilizzati conformemente alla loro funzione di mezzo di trasporto, a prescindere dalle caratteristiche dei veicoli stessi, dal terreno su cui sono utilizzati e dal fatto che siano fermi o in movimento. L’obbligo riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni.

Un cambiamento pertanto abbastanza severo rispetto alle norme precedenti, anche se attenuato da diverse deroghe. Una delle quali riguarda appunto la possibilità di richiedere volontariamente la sospensione dell’obbligo assicurativo qualora non si debba usare il veicolo per un periodo prolungato e prestabilito.

SOSPENSIONE ASSICURAZIONE MOTO: COSA È CAMBIATO

In particolare il nuovo articolo 122-bis del Codice delle Assicurazioni Private, al comma 2,  dispone che la deroga all’obbligo di assicurazione di un veicolo si applica anche quando il suo utilizzo è stato volontariamente sospeso su richiesta dell’assicurato, per effetto di una formale comunicazione all’impresa di assicurazione resa tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, sempre previa formale comunicazione alla compagnia di assicurazione da effettuarsi entro 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso, e non può avere una durata superiore a 10 mesi, rispetto all’annualità.

Per i veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all’impresa di assicurazione da effettuarsi entro 5 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a 11 mesi, rispetto all’annualità.

La sospensione dell’utilizzo del veicolo risulta attivata dal momento della registrazione nella banca dati costituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La compagnia assicurativa ne dà tempestiva comunicazione all’assicurato.

Ricapitolando: il titolare di una polizza RC moto può richiedere alla propria compagnia di assicurazione di sospendere l’utilizzo del veicolo, ‘congelando’ di conseguenza la copertura assicurativa, comunicandolo mediante una semplice dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Non è necessario fornire una motivazione specifica. Il termine di sospensione può essere prorogato più volte, informando la compagnia entro 10 giorni dalla scadenza, ma non può superare complessivamente i 10 mesi rispetto all’annualità della polizza (per i veicoli d’epoca e storici la richiesta di proroga può essere inoltrata 5 giorni prima per un massimo di 11 mesi). La sospensione deve ritenersi attiva solo quando viene registrata nell’apposita banca dati, con la compagnia che informa tempestivamente l’assicurato. La ripresa della copertura assicurativa avviene invece automaticamente al termine del periodo di sospensione.

Assicurazione moto come funziona la sospensione

COSA FARE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE (E SANZIONI)

Durante la sospensione dall’utilizzo (dove per utilizzo, secondo la nuova normativa, si intende l’uso conforme del veicolo alla sua funzione di mezzo atto allo spostamento e al trasporto), in caso di movimento e/o uso del veicolo ‘sospeso’ si è soggetti alle sanzioni dell’art. 193 comma 2 del CdS aumentate della metà, quindi multa minima di 1.299 euro (909,30 se pagata entro 5 giorni), sequestro amministrativo del veicolo e ritiro della carta di circolazione o del DU. Il trasgressore è comunque autorizzato a condurre il veicolo fino al luogo di custodia indicato.

Nell’ipotesi di sinistro, i danni causati dalla circolazione del veicolo privo di copertura assicurativa perché temporaneamente sospesa sono risarciti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, nei limiti e alle
condizioni previste dalla specifica disciplina e con eventuale diritto di rivalsa nei confronti del responsabile del sinistro e del proprietario del veicolo non assicurato.

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