Tutte le regole per la circolazione dei ciclomotori a tre ruote, con la patente necessaria per guidare questa tipologia di veicoli e i limiti di trasporto
I ciclomotori a tre ruote sono veicoli classificati come categoria L2e, che comprende a sua volta le sottocategorie L2e-P (ciclomotori a tre ruote per trasporto passeggeri) e L2e-U (ciclomotori a tre ruote per scopi commerciali). Per il nostro Codice della Strada, art. 47 comma 2 lettera A, sono veicoli a tre ruote caratterizzati dalla cilindrata del motore che non supera i 50 cm³, se si tratta di motore termico, e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h, dotati di un massimo di due posti a sedere incluso il sedile del conducente. Se ciclomotori e scooter 50 cc a tre ruote per il trasporto passeggeri sono piuttosto rari (l’antesignano Piaggio MP3 parte da 125 cc, così come il più recente Yamaha Tricity), decisamente più diffusi sono i modelli per scopi commerciali come il leggendario Ape 50.
PATENTE NECESSARIA PER I CICLOMOTORI A TRE RUOTE
Per guidare i ciclomotori a tre ruote, sia per il trasporto passeggeri che per il trasporto merci, serve la patente AM, la stessa dei ciclomotori a due ruote (i classici cinquantini). L’art. 116 comma 3 lettera A CdS dispone infatti che la patente AM consente di guidare anche “veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici”. La patente AM si può conseguire già dall’età di 14 anni, anche se per trasportare un passeggero occorre compierne 16.
CICLOMOTORI A TRE RUOTE: LIMITI
L’allegato I del regolamento UE n. 168/2013 relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli ha previsto precisi limiti per i ciclomotori a tre ruote della categoria L2e e delle relative sottocategorie L2e-P e L2e-U, che sono riassunti nel seguente schema (click sull’immagine per visualizzarla più grande).
Per quanto riguarda invece l’obbligo del casco sui ciclomotori a tre ruote, l’articolo 171 comma 1-bis del Codice della Strada prevede che gli unici veicoli appartenenti a questa categoria esclusi dal vincolo sono:
– i ciclomotori a tre ruote dotati di carrozzeria chiusa;
– i ciclomotori a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l’utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza.
Chi viola l’obbligo di portare il casco, quando previsto, paga una multa da 83 a 333 euro + fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni. In caso di recidiva nel biennio successivo alla prima infrazione il fermo sale a 90 giorni.