Fuga per la vittoria. Cosa comporta non fermarsi all’ALT

Fuga per la vittoria. Cosa comporta non fermarsi all’ALT

“Quando vedi la paletta tu spalanca la manetta!” E’ diventato persino uno slogan e, spesso, compare in alcuni forum, nella firma di ragazzi che cercano di far credere di essere intelligenti! Il sottrarsi con la fuga ad una sanzione, a volte anche irrisoria, sembra diventato una specie di sport nazionale: si contano ormai a migliaia […]

13 Novembre 2009 - 00:00

“Quando vedi la paletta tu spalanca la manetta!”

E’ diventato persino uno slogan e, spesso, compare in alcuni forum, nella firma di ragazzi che cercano di far credere di essere intelligenti!

Il sottrarsi con la fuga ad una sanzione, a volte anche irrisoria, sembra diventato una specie di sport nazionale: si contano ormai a migliaia gli episodi di giovani centauri che, incappando in un posto di controllo, invertono di colpo la marcia o cercano di forzarlo, spesso riuscendoci, a volte no.

Nel primo caso è possibile che la cosa finisca lì e costituisca immediatamente oggetto di vanto da sfoggiare con autocompiacimento con gli amici per la propria bravata: che soddisfazione, che smacco per gli “sbirri”, che bravi che siamo stati a sfuggire alla trappola di quelle sanguisughe!

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Ma può darsi che gli agenti abbiano rilevato il numero di targa ed inviato al domicilio dell’intestatario del veicolo un verbale per violazione dell’art. 192 Codice della Strada.

– Cioè?

Art. 192, Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti

1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all’invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo.

2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con se’.

– Ah, ho capito. E quant’è la “multa”?

Comma 6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 .

– Poh, tutto qui? Grazie che scappano: spesso si rischia ben di più, un vero salasso, magari con decurtazione dei punti sulla patente. Oppure il ritiro immediato della carta di circolazione o addirittura il sequestro della moto e forse la confisca! Con 78 € me la cavo!

Attenzione però che a volte non si tratta di semplici ed ordinari posti di controllo, ma dei famigerati “posti di blocco”,  formati ai sensi dello stesso art. 192, c.4, in presenza di situazioni particolari e con accorgimenti specifici, come l’incanalamento dei veicoli in corsie delimitate con apposita segnaletica mobile, cartelli “alt polizia”,  coni di gomma e simili. Forzare questi dispositivi espone ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.227 a 4.912, decisamente più tosta!

cc-incidenteQuello che la norma non dice è che, in passato e per alcuni anni, la fuga fu punita con una sanzione ben più pesante e, spesso, tragicamente irreversibile: una raffica di mitra! Il 25 maggio 1975, infatti, entrò in vigore la L. 152, meglio nota come Legge Reale, dal nome del proponente, l’ex-ministro della Giustizia Oronzo Reale, recante “Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico”.

Questa legge estendeva i casi di “uso legittimo delle armi” previsti dall’art. 53 del Codice Penale, praticamente autorizzando l’esecuzione sul posto di chiunque non si fermasse a un posto di blocco, ma anche ad una semplice intimazione di agenti di polizia, sia in uniforme, sia in borghese. Fino a metà ’76 si contarono una settantina di morti e centinaia di feriti nel corso di altrettanti drammatici episodi, tutti rimasti senza colpevoli. Nella stragrande maggioranza dei casi, si trattava di gente che, intenzionalmente o no, forzava posti di blocco o non si fermava all’alt, fra i quali tantissimi adolescenti “terrorizzati” dall’idea di una multa o del sequestro del motorino, nella peggiore delle ipotesi i temuti terroristi si rivelavano ladruncoli di auto e moto o pregiudicati che, con la fuga, credevano di evitare le solite rogne e di perdere una nottata in questura.  Erano gli anni di piombo, delle brigate rosse, dei tanti gruppi armati che facevano dell’eversione la loro ideologia e, per combatterli, lo Stato pensò bene di comprimere a dismisura i diritti costituzionali, fino a legittimare scene di ordinario far west per le vie cittadine.

Nel ‘79 la legge fu sottoposta a referendum, su iniziativa dei Radicali, ma la risposta delle urne fu disarmante: il 78% degli italiani votò per mantenerla! Negli anni seguenti però mutò radicalmente il modo di interpretarla: col venir meno delle originarie esigenze antiterrorismo, la magistratura fu assai meno di manica larga nel giudicare episodi cruenti e cominciarono a fioccare pesanti condanne per gli agenti che avevano esagerato, alcuni dei quali sono ancora detenuti per scontare anni di carcere.

Oggi il rischio di vedersi esplodere contro dei colpi di arma da fuoco è abbastanza remoto, ma è bene pensarci un attimo lo stesso, prima di “spalancare la manetta”, non si sa mai come può pensarsela il milite di turno: alcuni episodi, anche abbastanza recenti, ci dimostrano che sulle strade si spara ancora, spesso a sproposito, ma succede!

Ma non è questo l’unico rischio che bisogna mettere in conto: le cronache sono piene di notizie in cui il fuggitivo, perdendo il controllo del mezzo, si è schiantato contro un albero (e fin qui poco male, pazienza per l’albero), ma, a volte, ha coinvolto in gravissimi incidenti altre persone: ignari conducenti che andavano per i fatti propri, passanti, scolari, mamme col passeggino, anziani che si attardavano ad attraversare, una strage!

Senza pretese di completezza, sfogliamo insieme alcuni titoli degli ultimi mesi:

– PALERMO, 3 ottobre 2008 – Palermo, la fuga in moto di due ragazzi dalla Polizia finisce in tragedia. Contromano in tangenziale per evitare il sequestro, ma dopo 2 chilometri lo scontro con una Punto: morti sul colpo.

incidente-motoRoma, 25 dicembre 2008 – Inseguimento della polizia, nomade si schianta in auto: è grave. L’uomo non si è fermato a un posto di blocco e ha tentato di fuggire. Dopo una folle corsa è finito contro un camion.

PADOVA (13 ottobre 2009) – Padova. Fugge in scooter all’alt dei vigili e causa incidente: grave diciannovenne. Inspiegabile il motivo che ha spinto il ragazzo a scappare. Poi ha speronato un’auto, è caduto e ha sbattuto il capo.

Caserta: Evade e si schianta: un morto. Fugge a piedi lasciando in agonia la sua compagna. Morto sul colpo il guidatore dell’altra auto.

R O M A (06 ottobre 2009) – Far West nelle strade di Roma, vigile spara contro auto in fuga. Alemanno: tutto regolare. Ma è polemica sugli agenti armati.

Un piccolissimo campionario, da cui emergono quasi tutte le possibili conseguenze di un comportamento del genere: farsi molto male, farne ad altri, morire, essere arrestati…

Ma non è ancora finita: la “semplice” fuga, il non fermarsi all’alt, come si è visto, “frutta” soltanto una sanzione amministrativa, ma non è reato. Attenzione, però: le cose cambiano radicalmente se alla fuga si accompagna una qualsiasi manifestazione violenta, anche solo verbale (minaccia). Strattonare gli operatori per divincolarsi, tentare di investirli, anche solo minacciarli e ingiuriarli, integra il delitto di “Resistenza a pubblico ufficiale” di cui all’art. 337 del codice penale, punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Il che, oltre ad esporre il fuggitivo ad una denuncia e ad un possibile arresto, giustifica l’uso legittimo delle armi dell’art. 53 c.p. di cui si è detto sopra: il rischio di una pistolettata torna a farsi concreto!  L’indirizzo giurisprudenziale è unanime nel ravvisare il delitto di resistenza nella fuga attuata con modalità “aggressive” (da ultimo, Cass. Pen., sez. VI, sent. 01.10.2007 n° 35826). Fermo restando che, se si fa molto male all’agente, si risponde ANCHE di tentato omicidio o almeno di lesioni volontarie, con conseguente condanna penale, anche al risarcimento del danno, ovviamente non coperto da assicurazione.

Altra ed ancincidente_bigor più grave cosa è la fuga dopo un incidente. L’art. 189 del Codice della Strada dispone che l’utente coinvolto in un incidente “ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona”, dopo aver adottato “ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione”.

In caso di fuga, la legge prevede due distinte ipotesi:

1) incidente con soli danni alle sole cose: sanzione amministrativa da € 250 a 1000 e, se i danni sono gravi (“tali da determinare l’applicazione della revisione”), sospensione della patente di guida da 15 giorni a due mesi.

2) incidente con danni alle persone: reclusione da tre mesi tre anni, con facoltà di arresto e la sospensione della patente di guida da uno a tre anni.

Questo per la semplice inottemperanza all’obbligo di fermarsi, che comunque non fa venire meno l’altro obbligo, quello di prestare assistenza ai feriti, anche semplicemente telefonando a chi di dovere ed allertando il soccorso pubblico. L’omissione di soccorso è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e la sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni.

Attenzione, non a caso il codice parla di “utente” della strada e non di “conducente del veicolo”! Responsabile dell’omissione è chiunque si trovi coinvolto nell’incidente “comunque ricollegabile al proprio comportamento” e non sia ferito. Anche il pedone e il passeggero del veicolo possono essere corresponsabili del sinistro (Cass, Quarta sezione penale, sentenza n. 37455del 9/2009).

Insomma, a questo punto sembra necessario cominciare ad interrogarsi sulla reale convenienza del “risparmio” (sanzione, punti ecc.) rispetto all’estrema gravità delle conseguenze, che spesso portano sangue, dolore e lacrime per il resto della vita. Ammazzarsi, ammazzare innocenti, subire un processo, spendere una fortuna in avvocati, farsi qualche anno in galera, pagare debiti milionari per anni, restare paralizzati su una sedia a rotelle o sfigurati… Ne vale davvero la pena, solo per evitare l’esborso di una manciata di euro, una revisione coattiva, una moto sequestrata? E per dimostrare il “coraggio” di non sapersi assumere le proprie responsabilità?

Sinceramente, crediamo di no!

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