Garanzia moto usata: cosa sapere e differenze tra privati e concessionaria

Garanzia moto usata: cosa sapere e differenze tra privati e concessionaria

Le cose più importanti da sapere sulla garanzia moto usata, in particolare le differenze tra compravendita tra privati e acquisto in concessionaria

25 Maggio 2020 - 00:00

Nel panorama delle due ruote il mercato dell’usato va molto forte e con la crisi dettata dal Covid-19 crescerà ulteriormente, perché di soldini per acquistare modelli nuovi di fabbrica ce ne sono e ce ne saranno sempre di meno. In ogni caso si possono fare ottimi affari anche optando per moto di seconda mano (pure terza o quarta se sono state tenute bene), basta non prendere le classiche fregature. A questo proposito giova conoscere tutti gli aspetti che riguardano i diritti del consumatore. E in particolare la garanzia moto usata, a cominciare dalla differenza tra acquisto in concessionaria e compravendita tra privati.

GARANZIA MOTO USATA E CODICE DEL CONSUMO

La garanzia moto usata è un diritto irrinunciabile del compratore privato che acquista ciclomotori e motocicli usati da un concessionario o qualsiasi altro rivenditore professionista. A disciplinare il tema della garanzia su auto, moto e veicoli usati in genere è il Codice del Consumo (D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, periodicamente aggiornato fino all’ultima revisione datata 2016), che raccoglie tutta la normativa a tutela del consumatore. Le norme del Codice garantiscono infatti il compratore privato contro ‘difetti di conformità’ di un veicolo per 2 anni, come previsto per qualsiasi altro bene di consumo. Tuttavia per i mezzi usati è possibile ridurre la copertura della garanzia a non meno di 1 anno. Ma solo con l’espressa accettazione scritta del compratore. Invece qualsiasi riduzione della garanzia a meno di 1 anno, anche con il consenso scritto del compratore, non ha alcun valore legale.

GARANZIA MOTO USATA ACQUISTATA IN CONCESSIONARIA

Il venditore professionista deve rilasciare all’acquirente il cosiddetto attestato di conformità. Ossia un documento nel quale ha l’obbligo di elencare eventuali difetti o caratteristiche specifiche della moto usata, a cominciare dal reale chilometraggio. Infatti, in base all’art. 129 del Codice del Consumo ”il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene”. Pertanto l’acquirente deve pretendere la riparazione o la sostituzione della moto, una riduzione del prezzo o persino l’annullamento del contratto di vendita se un eventuale difetto riscontrato non era presente nell’attestato di conformità rilasciatogli al momento dell’acquisto. Ovviamente può esercitare questo diritto solo durante il periodo della garanzia (24 o 12 mesi a seconda degli accordi) e se denuncia i difetti entro due mesi dalla scoperta. Ricordiamo che le norme del Codice del Consumo stabiliscono che la garanzia di conformità biennale non sussiste se l’acquirente è un soggetto giuridico (p.es. una società). Perché in tal caso valgono le condizioni stabilite contrattualmente dalle parti.

Garanzia moto usata

GARANZIA MOTO USATA ACQUISTATA DA PRIVATI

La compravendita di moto usate tra privati non dà diritto alla garanzia di conformità, essendo tutelata non dal Codice del Consumo ma soltanto dalle norme generiche del Codice Civile. L’art. 1490 c.c. dispone che “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”. Un intento nobile che però cozza con diverse limitazioni. Ad esempio la garanzia non vale se al momento dell’acquisto i vizi erano conosciuti o conoscibili dall’acquirente. O se derivano dall’usura legata al normale utilizzo del precedente proprietario. Comunque la garanzia moto usata nella compravendita tra privati dura 12 mesi dalla consegna del veicolo, dopo i quali cade in prescrizione (art. 1495 c.c.). L’acquirente che intende avvalersene deve notificare il difetto entro 8 giorni dalla scoperta, inviando una raccomandata A/R o una PEC. Se sorgono problemi può avviare una causa legale entro un anno della consegna della moto. Da notare che nelle vendite tra privati non è previsto il diritto di recesso. Solo nel caso in cui, a posteriori, si riscontri nel veicolo un difetto tale da renderlo inservibile, l’acquirente può pretendere la restituzione del denaro. Oppure la riparazione a spese del venditore, più un eventuale risarcimento.

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