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Assicurazione monopattini elettrici: norme, prezzi e dove si compra
Assicurazione monopattini elettrici: tutto quello che devi sapere per essere in regola e evitare multe dal 16 luglio 2026
Assicurazione monopattini elettrici: tutto quello che devi sapere per essere in regola e evitare multe dal 16 luglio 2026
A partire dal 16 luglio 2026 è obbligatorio, per i proprietari dei monopattini elettrici, stipulare la polizza Responsabilità Civile Auto (RCA) che non può essere sostituita in alcun modo con una polizza RC Famiglia/Capofamiglia o RC Generale. Se non si è in regola, si rischiano le sanzioni previste dal Codice della Strada. Durante la guida è obbligatorio avere con sé il certificato assicurativo RC auto rilasciato dalla compagnia di assicurazione, in forma digitale o cartacea, da esibire alle Forze dell’ordine in caso di controllo. Per essere assicurato il monopattino deve risultare conforme ai requisiti tecnici previsti dalla legge di riferimento, tra cui i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva.
CHE COS’È E COSA COPRE L’ASSICURAZIONE RCA PER I MONOPATTINI ELETTRICI
La polizza RCA copre i danni causati, a persone e cose, dal conducente del monopattino che, per legge, deve avere almeno 14 anni. Per conducente s’intende chiunque sia alla guida del monopattino. La polizza non copre invece i danni al conducente stesso se responsabile del sinistro (è necessaria l’apposita garanzia aggiuntiva Infortuni del conducente).
La polizza garantisce, per ciascun sinistro, il massimale minimo previsto dalla legge:
- 6,45 milioni di euro per i danni alle persone;
- 1,3 milioni di euro per i danni alle cose.
Se la compagnia di assicurazione lo prevede, è possibile stipulare la polizza anche per massimali superiori (pagando un premio più alto).
REGOLE DEL CODICE DELLA STRADA COLLEGATE ALL’ASSICURAZIONE
Come anticipavamo, affinché la copertura assicurativa sia pienamente operativa è necessario che il conducente del monopattino rispetti tutte le norme del Codice della Strada che riguardano il veicolo. In caso contrario, il risarcimento previsto in caso di incidente può essere ridotto o perfino cancellato.
Obbligo di indossare il casco: in caso di incidente causato da altro mezzo al conducente del monopattino che non indossa il casco e che riporta lesioni fisiche, le norme in vigore prevedono una riduzione del risarcimento del conducente in proporzione al mancato utilizzo del casco stesso che è un sistema di protezione obbligatorio (come avviene per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza nel caso delle autovetture).
Conducente di età inferiore al limite di legge previsto: in caso di incidente con danni a persone o cose causato dal conducente del monopattino di età inferiore al limite di legge previsto (14 anni), le polizze di assicurazione possono prevedere che la compagnia risarcisca il danneggiato e/o il danno a cose ma, poi si rivalga sul conducente e sul proprietario del monopattino. La rivalsa consente alle compagnie di richiedere al proprio assicurato il rimborso totale o parziale delle somme pagate per danni causati da un incidente avvenuto quando l’assicurato stesso trasgredisce alcune regole contrattuali e/o pone in essere comportamenti in violazione della norme di legge.
Divieto di trasportare passeggeri, carichi, o animali: in caso di incidente con danni al passeggero, ai carichi o agli animali, trasportati sul monopattino – in violazione di legge – le polizze di assicurazione prevedono di norma che la compagnia risarcisca il trasportato, ma che poi si possa rivalere sul conducente e sul proprietario del monopattino.
Divieto di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: in caso di incidente con danni a persone o cose causato dal conducente del monopattino che guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe, le polizze di assicurazione prevedono di norma che la compagnia risarcisca il danneggiato e/o il danno a cose ma poi si rivalga sul conducente e sul proprietario del monopattino.
Il divieto di circolazione in aree vietate: in caso di incidente con danni a persone o cose causato dal conducente del monopattino che guida in aree vietate alla circolazione dei monopattini elettrici (ad esempio marciapiede, strade extraurbane, autostrade, ecc.), le polizze di assicurazione possono prevedere che la compagnia risarcisca il danneggiato e/o il danno a cose ma poi si rivalga sul conducente e sul proprietario del monopattino.

COSA SERVE PER STIPULARE UNA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER MONOPATTINI?
Affinché sia possibile stipulare la RCA obbligatoria, il monopattino deve essere dotato del contrassegno identificativo (targhino) abbinato al codice fiscale o Partiva Iva del proprietario, a sua volta obbligatorio dal 17 maggio 2026. La richiesta e il rilascio dei contrassegni identificativi avvengono esclusivamente mediante la piattaforma telematica della Motorizzazione.
Possono richiedere il contrassegno tutti i maggiorenni e anche i minori a partire dai 14 anni; nel caso degli under 18, la domanda deve essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
La richiesta può essere inoltrata direttamente dai cittadini collegandosi al Portale dell’Automobilista o al Portale del Trasporto tramite SPID di secondo livello o carta d’identità elettronica, oppure rivolgendosi ad agenzie di pratiche auto.
COME ASSICURARE IL MONOPATTINO ELETTRICO
Per assicurare il monopattino elettrico con la RCA obbligatoria sono richiesti i dati tecnici del monopattino ricavabili dall’eventuale documentazione in possesso del richiedente, il numero del contrassegno identificativo (targhino) e il codice fiscale o Partiva Iva che sono stati registrati nella Piattaforma monopattini della Motorizzazione.
Prima di emettere la copertura la compagnia assicurativa verifica nella Piattaforma monopattini l’esistenza della combinazione – dichiarata da chi richiede la polizza – del contrassegno identificativo con il codice fiscale/P.Iva del proprietario del monopattino. In caso di esito positivo della verifica, si procede alla stipula della polizza RCA e si trasmette la copertura assicurativa in formato digitale alla Motorizzazione. La copertura sarà poi consultabile sul Portale dell’automobilista.
In caso di esito negativo della verifica, la compagnia invita l’interessato a controllare i dati dichiarati perché non risultano in linea con quelli della Piattaforma monopattini.
Ricordiamo che il proprietario del monopattino ha il dovere di comunicare eventuali variazioni sia alla Piattaforma monopattini che alla compagnia di assicurazione. Ad esempio:
- cambio di proprietario
- cambio di residenza
- sostituzione del monopattino
- vendita del monopattino
- modifiche rilevanti del monopattino.
QUANTO COSTA ASSICURARE IL MONOPATTINO ELETTRICO?
Questo è l’elemento più spinoso. Trattandosi di una novità assoluta, e non essendoci pertanto uno storico, è difficile stabilire a priori quanto possa costare l’assicurazione RCA obbligatoria per i monopattini elettrici. Assoutenti ha stimato che il costo medio di una polizza si aggiri tra i 35 e i 55 euro all’anno (ma può arrivare a 150 euro annui se si aggiungono garanzie accessorie). Tuttavia in vari gruppi social frequentati da proprietari di monopattini stanno sbucando richieste di preventivo che spesso superano i 150 o addirittura i 200 euro annui. Una cifra che renderebbe la spesa assolutamente anti-economica, considerando che la multa per chi non si assicura è di 100 euro (poi può salire fino a 400 euro in caso di specifiche aggravanti o con la recidiva). Significa in pratica che conviene di più farsi multare che stipulare l’assicurazione.
Per avere un quadro più completo sul costo medio di un’assicurazione RCA monopattini occorre dunque attendere che la normativa vada a regime e che tutte le compagnie, a cominciare da quelle online, comincino a offrire questa tipologia di polizza.

COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE CON IL MONOPATTINO?
Nelle malaugurata ipotesi di un incidente, se il monopattino è assicurato non trova applicazione il risarcimento diretto. Pertanto bisogna procedere così:
- in caso di sinistro causato dal conducente del monopattino, il danneggiato non può chiedere il risarcimento dei danni al proprio assicuratore ma deve indirizzare la richiesta al conducente/proprietario del monopattino e all’assicuratore del monopattino;
- in caso di sinistro subìto dal conducente del monopattino senza la propria responsabilità, quest’ultimo non può rivolgersi al proprio assicuratore ma deve indirizzare la richiesta al conducente/proprietario del veicolo responsabile e all’ assicuratore di tale veicolo.
Se invece il monopattino non è assicurato (in violazione della legge) interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada:
- in caso di sinistro causato dal conducente del monopattino non assicurato, il danneggiato può quindi chiedere il risarcimento al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada presso Consap. Però attenzione: i danni eventualmente riportati dal conducente del monopattino non assicurato responsabile dell’incidente, non sono risarciti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che risarcisce i danni causati a persone e cose ma poi si rivale sul conducente e sul proprietario del mezzo.