Il Codice della Strada 2025 impone regole più severe per i monopattini elettrici. Scopri cosa cambia per la circolazione sulle piste ciclabili
Il nuovo Codice della Strada 2025 ha portato tante novità per i proprietari e conducenti di monopattini elettrici, quasi tutte poco gradite come l’obbligo di assicurazione e casco (anche per i maggiorenni) e l’introduzione del contrassegno identificativo. C’è però un’altra modifica che i monopattinisti non riescono proprio a mandare giù e riguarda la circolazione sulle piste ciclabili. Che, a quanto pare, non sarà più permessa.
MONOPATTINI ELETTRICI SULLE PISTE CICLABILI: COME FUNZIONA OGGI
In base alla normativa ancora in vigore (art. 1 comma 75-terdecies della Legge n. 160/2019 così come modificato dal decreto-legge n. 121/2021), i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente su strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi. Il successivo comma 75-quaterdecies specifica che i monopattini elettrici non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali e il limite di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione.
MONOPATTINI ELETTRICI SU PISTE CICLABILI: COSA PREVEDE IL CDS 2025
La disegno di legge che ha riformato il Codice della Strada, già approvato dal Parlamento e in attesa di entrare in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attesa a giorni, è intervenuto però pesantemente sul citato comma 75-terdecies, stravolgendolo quasi del tutto. La nuova formulazione è infatti la seguente:
“I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h“. E basta: è stato tolto pertanto qualsiasi riferimento alla circolazione con i monopattini su aree pedonali, piste ciclabili, percorsi pedonali e ciclabili e, più in generale, “dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi“.
Questa modifica ha allarmato i possessori di monopattini perché sembrerebbe effettivamente limitare l’uso di questi mezzi alle sole “strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h“, inibendo invece la circolazione su piste ciclabili, aree pedonali, ecc.
Ma è davvero così?
MONOPATTINI ELETTRICI VIETATI SULLE PISTE CICLABILI?
E purtroppo pare proprio che sia così. Abbiamo infatti avuto l’opportunità di leggere il dossier del Servizio Studi – Dipartimento Trasporti della Camera dei deputati, che spiega nel dettaglio tutte le modifiche introdotte dal disegno di legge di riforma del Codice della Strada, e sull’interpretazione della norma che vieterebbe l’uso dei monopattini sulle piste ciclabili non ci sono molti dubbi: il dossier precisa infatti che il comma 75-terdecies, come modificato dal Ddl, “limita in modo netto la guida dei monopattini alle sole strade urbane connotate dal limite di velocità a 50 chilometri orari. Vengono, quindi, soppresse le previsioni che consentivano la circolazione sulle piste ciclabili e nelle aree pedonali“.
Intendiamoci: il Servizio Studi – Dipartimento Trasporti della Camera non è una fonte normativa, ma rappresenta chiaramente le intenzioni dei legislatori che hanno modificato il comma 75-terdecies, e che senza troppi dubbi sono quelle di vietare la circolazione dei monopattini elettrici su piste ciclabili e aree pedonali.
Un divieto abbastanza incomprensibile, visto che i monopattini elettrici (se non sono stati illegalmente modificati, ma questo è un altro discorso) possono viaggiare alla velocità massima di 20 km/h, che spesso risulta inferiore alla velocità che possono raggiungere le biciclette, sia tradizionali che a pedalata assistita.
I contestatori di questo strano divieto ricordano inoltre che per legge i monopattini elettrici sono equiparati ai velocipedi, ossia alle bici, e quindi è cervellotico escluderli dalla circolazione sulle piste ciclabili, limitandone invece l’utilizzo alle sole strade urbane con limite di velocità di 50 km/h. In pratica si tolgono i monopattini da una sede stradale sicura, come le piste ciclabili, per relegarli su strade dove sfrecciano potenti veicoli a motore fino alla velocità non trascurabile di 50 km/h. Che dire, sembra quasi una norma, insieme a molte altre, fatta apposta per scoraggiare l’uso dei monopattini. Che sia questo il vero obiettivo?
La situazione resta comunque in divenire e speriamo che, quando sarà in vigore la nuova legge, una circolare del Ministero dell’Interno o del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti possa chiarire meglio questo aspetto.
Se sarà confermato il divieto, la circolazione dei monopattini elettrici nelle aree pedonali e su percorsi pedonali e ciclabili, corsie ciclabili, strade a priorità ciclabile e piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata sarà punita con una multa da 50 a 250 euro.