Portare una persona sulla canna della bici: cosa dice la legge?
Scopri le regole sul trasporto di passeggeri in bicicletta. Portare una persona sulla canna della bici può portare a sanzioni
Scopri le regole sul trasporto di passeggeri in bicicletta. Portare una persona sulla canna della bici può portare a sanzioni
Un recente episodio avvenuto a Castelfranco Veneto ha riacceso il dibattito sulla sicurezza in bicicletta. Un padre è stato sanzionato dalla Polizia Locale con una multa per aver trasportato il figlio di sei anni adagiato sul tubo orizzontale del telaio – la classica “canna” – mentre lo accompagnava al centro estivo. L’episodio ha scatenato accese discussioni sui social media tra chi considera la sanzione un eccesso di zelo e chi richiama al rispetto delle regole. Al di là del clamore e della percezione individuale di sicurezza, il Codice della Strada stabilisce in modo molto chiaro i limiti e i requisiti tecnici relativi al trasporto dei passeggeri sui velocipedi.
IL DIVIETO GENERALE E LE ECCEZIONI PER I MINORI
La norma fondamentale di riferimento è l’articolo 182 comma 5 del Codice della Strada. Il testo sancisce come regola generale il divieto assoluto di trasportare altre persone sui velocipedi. Tale divieto decade unicamente se il veicolo è stato appositamente costruito e attrezzato per l’omologazione a più posti (come i tandem) oppure nell’unica eccezione prevista per i minori. La legge consente infatti esclusivamente al conducente maggiorenne di trasportare un bambino, a patto che questi abbia un’età non superiore agli otto anni e sia opportunamente assicurato tramite apposite attrezzature di sicurezza. Di conseguenza, trasportare un passeggero sulla canna, sul manubrio o sul portapacchi tradizionale costituisce sempre un’infrazione, indipendentemente dal fatto che si tratti di un tragitto breve o di una velocità ridotta.
I REQUISITI DEI SEGGIOLINI OMOLOGATI
Affinché il trasporto di un minore fino a otto anni sia conforme alla legge, l’attrezzatura utilizzata deve rispettare precise specifiche tecniche prescritte dall’articolo 68 del Codice della Strada e dall’articolo 225 del relativo Regolamento di Esecuzione. La struttura del telaio non sostituisce in alcun modo i dispositivi previsti.
Il seggiolino deve essere saldamente ancorato alla bicicletta e dotato di:
- un sedile con schienale e braccioli (questi ultimi non obbligatori soltanto per i seggiolini posteriori destinati a bambini di età superiore ai quattro anni);
- un sistema di ritenuta composto da cinture o bretelle di sicurezza per evitare cadute accidentali;
- una protezione per i piedi volta a impedire che gli arti inferiori entrino in contatto con i raggi della ruota in movimento.
Il Regolamento fissa inoltre precisi limiti di posizionamento: i seggiolini fissati tra il manubrio e il conducente sono consentiti solo per bambini fino a 15 kg di peso, mentre oltre tale soglia (e comunque entro gli otto anni) è obbligatorio il montaggio posteriore. In ogni caso, il dispositivo non deve ridurre la visibilità o la libertà di manovra del ciclista.

SANZIONI PREVISTE E RESPONSABILITÀ
La violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 182 CdS comporta una sanzione amministrativa pecuniaria. La sanzione edittale va da un minimo di 26 euro a un massimo di 102 euro (importo che si riduce se pagato entro cinque giorni dalla notifica). Oltre all’aspetto sanzionatorio, sussiste una rilevante componente di responsabilità civile e penale. In caso di incidente o di caduta, il trasporto irregolare di un passeggero privo dei sistemi di protezione omologati espone il conducente alla responsabilità per le lesioni riportate dal trasportato e può comportare complicazioni sul piano del risarcimento assicurativo.