Bici elettrica con acceleratore: sanzioni, quando scattano?

Bici elettrica con acceleratore: sanzioni, quando scattano?

La normativa sulle bici elettriche con acceleratore funzionante e le sanzioni previste dal Codice della Strada per l'uso improprio

17 Aprile 2025 - 19:50

Di norma le biciclette elettriche, o e-bike o a pedalata assistita, sono assimilate alle bici tradizionali e seguono pertanto la medesima normativa, purché rispettino determinati requisiti. Per esempio l’equipaggiamento di un acceleratore, che permette al mezzo di muoversi senza pedalare e a velocità più sostenute, può trasformare una bici elettrica in un veicolo soggetto a normative più stringenti, come un ciclomotore. E a sanzioni per chi usa questi mezzi in modo improprio.

BICI ELETTRICA COME BICI TRADIZIONALE: REQUISITI

In Italia la normativa vigente (art. 50 del Codice della Strada) considera una bicicletta elettrica come un velocipede, equiparabile a una bicicletta tradizionale, se rispetta i seguenti requisiti:

  • potenza massima del motore: 0,25 kW (0,5 kW se adibita al trasporto di merci);
  • velocità massima con assistenza: 25 km/h.

I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h (cosiddetta modalità ‘walk’). Inoltre i ciclisti che usano una e-bike su suolo pubblico devono avere almeno 14 anni.

Oltre che su piste e strade ciclabili, le bici elettriche possono circolare sulle strade urbane rispettando i limiti di velocità indicati e procedendo in fila indiana, così da non intralciare il traffico e lo scorrimento degli altri veicoli. È invece precluso l’accesso a strade a scorrimento veloce, tangenziali e autostrade. Nelle aree pedonali le e-bike vanno ovviamente condotte a mano. Il casco non è obbligatorio ma fortemente consigliato.

Importante: è sempre severamente vietato trasportare uno o più passeggeri sulle bici elettriche, a meno che non si tratti di cargo e-bike opportunamente attrezzate o di bici elettriche dotate di un seggiolino. In quest’ultimo caso, il conducente deve avere almeno 18 anni e il passeggero non può avere più di 8 anni.

BICI ELETTRICA CON ACCELERATORE DIVENTA UN CICLOMOTORE

In sintesi, il motore di una bici elettrica si attiva solo durante la pedalata e si disattiva quando si smette di pedalare o al raggiungimento dei 25 km/h. Tuttavia, se la bici è dotata di un acceleratore che consente di aumentare la velocità del mezzo indipendentemente dalla pedalata (significa che l’accelerazione avviene anche quando le gambe dell’utente sono ferme), permettendo così di raggiungere velocità superiori ai 25 km/h, non rientra più nella categoria delle bici elettriche ma viene classificata come ciclomotore. Questo comporta obblighi specifici, come:

Alcune e-bike in commercio sono già dotate di acceleratore, che però non è detto che sia collegato e funzionante al momento dell’acquisto. Questo perché non tutti i Paesi prevedono le stesse regole in merito alla circolazione di e-bike con acceleratore attivo. In Italia chi utilizza una bici elettrica con acceleratore funzionante, ma senza averla ‘attrezzata’ come un ciclomotore a tutti gli effetti, rischia sanzioni da migliaia di euro.

Biciclette elettriche urbane

SANZIONI PER BICI ELETTRICA CON ACCELERATORE ATTIVO

Le sanzioni scattano quando una bici elettrica con acceleratore attivo viene utilizzata su strade pubbliche senza rispettare le normative per i ciclomotori. Ecco i casi principali in cui si rischia una multa:

  • circolazione senza targa: se la bici è classificata come ciclomotore, ma manca la targa, si incorre in una sanzione da 79 a 316 euro, con fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni;
  • mancanza di assicurazione RC: la guida senza copertura assicurativa obbligatoria comporta una multa da 866 a 3.464 euro e il sequestro amministrativo del mezzo;
  • guida senza patente: se il conducente non possiede una patente AM o superiore, la sanzione va da 2.257 euro a 9.032 euro, con fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.
  • mancanza del casco: l’assenza del casco omologato prevede una multa da 83 a 332 euro e il fermo amministrativo per 60 giorni.
  • modifiche non consentite: modificare una bici a pedalata assistita per aumentarne la potenza oltre i 0,25 kW o la velocità oltre i 25 km/h comporta sanzioni da 845 a 3.382 euro per chi effettua la modifica e da 1.084 a 4.339 euro per chi produce, vende o commercializza tali mezzi.

Inoltre, una bici elettrica con acceleratore funzionante che supera i limiti di velocità o potenza è considerata un ciclomotore anche se il conducente non stava utilizzando l’acceleratore al momento del controllo della polizia. La sola presenza di un acceleratore funzionante, collegato alla centralina, può infatti portare a contestazioni, a meno che non sia dimostrabile che è disattivato o limitato ai 6 km/h (modalità ‘walk’).

Inoltre, in caso di incidente con una bici elettrica non a norma, le sanzioni si sommano a eventuali responsabilità civili e penali. Senza assicurazione, il conducente potrebbe dover risarcire di tasca propria danni a terzi, con costi potenzialmente altissimi.

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