Coronavirus: sanzioni per chi circola in moto senza motivo

Coronavirus: sanzioni per chi circola in moto senza motivo

Emergenza Coronavirus: le sanzioni per chi circola in moto senza valide giustificazioni, ai sensi del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020

27 Marzo 2020 - 00:00

Il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 contiene tutte le misure urgenti prese dal Governo italiano per evitare la diffusione del Coronavirus, con le sanzioni previste in caso di inosservanza delle stesse. Il provvedimento più importante riguarda la limitazione della circolazione delle persone, che non possono allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per “spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio; o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni”. Ovviamente la limitazione della circolazione è intesa anche mediante l’uso di ogni tipologia di veicolo, moto comprese. Anzi, in base alle ultime disposizioni spostarsi senza motivo tramite l’utilizzo di un veicolo costituisce addirittura un’aggravante.

CORONAVIRUS: SANZIONI PER LE MOTO CHE CIRCOLANO SENZA GIUSTIFICAZIONI

Le nuove sanzioni per chi viola le limitazioni agli spostamenti, in vigore dal 26 marzo 2020, sono elencate nell’art. 4 del Decreto Legge 19/2020, suddiviso in ben 9 commi. Riassumiamole le norme che possono riguardare la circolazione delle persone e dei veicoli, compresi ovviamente motocicli e ciclomotori:
– Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento del Coronavirus (in particolare gli spostamenti non giustificati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o urgenza, motivi di salute o da altre specifiche ragioni) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro. Se il mancato rispetto delle misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo (incluse le moto, ma anche le biciclette) le sanzioni sono aumentate fino a un terzo;
– se la violazione è commessa da persona sottoposta alla misura della quarantena perché risultata positiva al Coronavirus, il trasgressore è punito con l’arresto da 3 a 18 mesi e con l’ammenda da 500 a 5.000 euro. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 c.p. (Delitti colposi contro la salute pubblica, fino a 12 anni di carcere) o comunque più grave reato.

SANZIONI CORONAVIRUS: PAGAMENTO RIDOTTO E REITERAZIONE DELLA VIOLAZIONE

Il trasgressore deve pagare la multa comminatagli entro 60 giorni dalla contestazione della violazione. Come per le sanzioni pecuniarie del Codice della Strada è ammesso il pagamento in misura ridotta del 30% (la sanzione minima di 400 euro può scendere quindi a 280 euro) se viene effettuato nei 30 giorni successivi alla contestazione della multa. Termine esteso rispetto ai canonici 5 giorni fino al 31 maggio 2020, salvo ulteriori prolungamenti. In caso di reiterazione specifica della violazione, la sanzione pecuniaria è raddoppiata e comporta l’obbligo del pagamento in misura minima di una somma pari a 800 euro (560 euro con lo sconto del 30%). Attenzione: chi era già stato multato per non aver rispettato i divieti previsti dal DPCM 11 marzo 2020, in vigore fino al successivo 25 marzo, vede decadere le accuse di reato per “Inosservanza di un provvedimento dell’Autorità”. Mentre la relativa multa di 206 euro rimane ma è ridotta a 200 euro.

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MULTE CORONAVIRUS: RIEPILOGO PER LE MOTO

Ricapitolando, chi viene fermato in sella a una moto per un controllo dalle Forze dell’ordine e non riesce a fornire valide giustificazioni circa il suo spostamento (esigenze lavorative, motivi di salute, stato di necessità o assoluta urgenza) che, ricordiamolo, saranno tutte verificate, è punito con una multa da 400 a 3.000 euro aumentata fino a un terzo. Quindi nell’ipotesi peggiore da 533,33 a 4.000 euro. In caso di reiterazione della violazione l’importo della multa è raddoppiato. Si può sempre usufruire della riduzione del 30% pagando la multa entro 30 giorni dalla contestazione (termine valido fino al prossimo 31 maggio, poi si torna a 5 giorni). Non si applica in nessun caso il fermo amministrativo della moto. Come specificato in precedenza, le sanzioni sono più gravi per i soggetti risultati positivi al Coronavirus che non rispettano la quarantena obbligatoria.

Scarica qui l’autocertificazione (versione 26 marzo 2020) da esibire ai controlli.

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