Revoca patente moto: quando si verifica

Revoca patente moto: quando si verifica

Il provvedimento di revoca patente moto: quando si verifica, chi la dispone, dopo quando si può prenderne un'altra e come fare ricorso

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18 Ottobre 2021 - 00:00

Se la sospensione è solo momentanea, l’eventuale revoca della patente di una moto è un provvedimento definitivo che determina la perdita di efficacia del documento di guida a tempo indeterminato. La revoca può verificarsi per diversi motivi, ad esempio per ragioni mediche o come sanzione accessoria di una violazione molto grave, tra tutte la guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti. Tuttavia la revoca patente moto non significa che chi la subisce non potrà mai più guidare. Trascorso infatti un certo numero di anni dal provvedimento l’interessato ha facoltà di conseguire una nuova patente.

REVOCA PATENTE MOTO: QUANDO SCATTA

A disporre la revoca della patente moto sono la Motorizzazione nei casi previsti dall’articolo 130 del Codice della Strada (perdita permanente dei requisiti psicofisici, perdita dell’idoneità in seguito a revisione patente, sostituzione con una patente di uno Stato estero). E il Prefetto quando la revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria o viene applicata per assenza di requisiti morali (art. 120 comma 1 CdS). Nella prima ipotesi chi subisce la revoca della patente può conseguirne una nuova, rifacendo gli esami teorici e pratici, solo nel momento in cui cessano i motivi che hanno determinato il provvedimento. Superfluo precisare che nel caso di perdita ‘permanente’ dei requisiti (p.es. una persona che in seguito a un incidente in moto ci rimette l’uso della vista) non sarà più possibile prendere una nuova patente moto.

REVOCA PATENTE DELLA MOTO: DOPO QUANDO SI PUÒ PRENDERNE UN’ALTRA?

Riguardo invece i provvedimenti di revoca sanciti dal Prefetto, per determinarne la durata occorre distinguere tra diversi casi.

– Per la revoca della patente moto come sanzione accessoria di un’infrazione del Codice della Strada (p.es. se si guida con patente sospesa o quando si supera di oltre 60 km/h il limite di velocità per la seconda volta in 2 anni), l’interessato può conseguire una nuova patente dopo 2 anni dal momento in cui gli è stato notificato il provvedimento di revoca.

– Per la revoca della patente moto disposta come provvedimento dell’autorità giudiziaria per aver violato norme del CdS con rilevanza penale (p.es. guida in stato di ebbrezza) l’interessato può conseguire una nuova patente di tipo A nel rispetto delle seguenti tempistiche:

3 anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato in caso di revoca per guida sotto l’influenza dell’alcool o di sostanze stupefacenti (art. 186, 186-bis e 187 del CdS);

5 anni in caso di revoca per omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 589-bis comma 1 e 590-bis del Codice penale). Termine estendibile a 10, 15, 20 o addirittura 30 anni in presenza delle aggravanti indicate nell’articolo 222 del Codice della Strada e nell’art. 589-bis C.p.;

– Infine per la revoca disposta per mancanza dei requisiti morali (p.es. delinquenti abituali, professionali o per tendenza; oppure coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione) l’interessato può conseguire una nuova patente moto dopo 3 anni dalla data di notifica del provvedimento. Purché non si trovi nella stessa condizione che ha portato alla revoca della patente di guida. Per il conseguimento di una nuova patente da parte di chi è stato sottoposto a misura di sicurezza personale o a misura di prevenzione, devono anche essere trascorsi almeno 3 anni dal termine della misura.

Revoca patente moto

REVOCA PATENTE MOTO: QUANDO E COME FARE RICORSO

Se un motociclista ritiene ingiusto o immotivato il provvedimento di revoca patente moto può sempre proporre ricorso rivolgendosi, in alternativa, al:

– Giudice di pace;

– Ministro dell’Interno;

– Tribunale amministrativo regionale.

Dal punto di vista procedurale, il ricorrente può proporre opposizione al Giudice di pace entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca della patente. Al Ministro dell’Interno deve invece rivolgersi entro 20 giorni dalla ricezione della sanzione accessoria. Il responsabile del Viminale è quindi chiamato a esaminare il ricorso entro 60 giorni insieme al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Infine il Tar può essere appellato entro 60 giorni; tuttavia il Tribunale Amministrativo Regionale può essere chiamato in causa solo se la revoca della patente è riconducibile a motivi di condotta.

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