La legge sull’omicidio stradale tutela i motociclisti prevedendo pene severe per chi mette in pericolo la vita delle persone violando il codice stradale
La legge sull’omicidio stradale tutela anche i motociclisti e tutti coloro la cui vita viene messa in pericolo da chi, ponendosi alla guida di un veicolo a motore, viola le norme della circolazione stradale. Quante volte, infatti, abbiamo letto di motociclisti travolti e uccisi da auto e da altri mezzi più pesanti? Introdotto in Italia nel 2016 dalla legge n. 41, l’omicidio stradale, oltre alla pena base, prevede numerose aggravanti che possono procurare fino a 18 anni di carcere. Vediamo cosa c’è da sapere.
OMICIDIO STRADALE MOTOCICLISTI: LEGGE E PENE
Il reato di omicidio stradale è stato fortemente voluto per inasprire le pene nei confronti delle persone che causano l’altrui morte infrangendo le norme del Codice della Strada. È regolato dagli articoli 589-bis e 589-ter del Codice penale e prevede che chiunque cagioni per colpa la morte di una persona, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, sia punito con la reclusione da 2 a 7 anni. Per essere condannati, quindi, basta procurare la morte, ad esempio, di un motociclista semplicemente ignorando una precedenza. Non occorre essere dei “pirati della strada”, è sufficiente distrarsi per un attimo.
OMICIDIO STRADALE MOTOCICLISTI: AGGRAVANTI
La pena da 2 a 7 anni è solo l’ipotesi base, ma in realtà la legge sull’omicidio stradale contempla diverse aggravanti:
– chi provoca la morte di una persona ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) o sotto l’effetto di stupefacenti è punito con la reclusione da 8 a 12 anni. Se il tasso alcolico rilevato nel sangue è tra 0,8 e 1,5 g/l la reclusione è da 5 a 10 anni (resta invece da 8 a 12 anni se il conducente con tasso da 0,8 a 1,5 g/l ha provocato l’incidente mortale esercitando professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose).
La pena del carcere da 5 a 10 anni si applica anche al conducente di un veicolo a motore che causa la morte di una persona nelle seguenti ipotesi:
– procedendo in un centro urbano a una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, oppure su strade extraurbane a una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
– attraversando un incrocio con il semaforo rosso oppure circolando contromano;
– a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di incroci, curve o dossi. O a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
Nelle ipotesi fin qui descritte la pena si aumenta fino a 1/3 se il fatto è commesso da una persona non munita di patente o con patente sospesa o revocata; oppure se compiuto alla guida di un veicolo, di proprietà dell’autore del fatto, sprovvisto di RCA. Allo stesso tempo la pena è diminuita fino alla metà se l’evento non risulta esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole.
OMICIDIO STRADALE: MORTI E FERITI PLURIMI
Importante: se il conducente cagiona la morte di più persone (o morte di una e lesioni a una o più persone), si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 18. Inoltre se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e comunque non può essere inferiore a 5 anni.
OMICIDIO STRADALE MOTO: QUANDO È PREVISTO L’ARRESTO?
Nel caso di omicidio stradale è contemplato l’arresto facoltativo del conducente in qualunque ipotesi, anche quando questi si sia fermato e abbia prestato soccorso, mentre l’arresto obbligatorio in flagranza è disposto solo in presenza delle aggravanti punibili con la reclusione da 8 a 12 anni (guida sotto l’effetto di alcol con valori sopra 1,5 g/l [da 0,8 g/l per i conducenti professionali] o sotto l’effetto di stupefacenti). Occorre comunque ricordare che il concetto di flagranza non è rigido e l’arresto può anche avvenire successivamente. Si precisa, infine, che oltre alla figura del guidatore sicuramente colpevole, esiste anche quella dell’indiziato. Nei suoi confronti, può scattare il fermo di indiziato di delitto, in base all’articolo 384 del Codice di procedura penale: quindi, niente arresto in flagranza, ma reclusione per evitare che l’indiziato scappi. Lo stabilisce il Pubblico Ministero sulla scorta degli indizi disponibili.