Patente A: IVA al 22% anche sulle lezioni per le moto?

Patente A: IVA al 22% anche sulle lezioni per le moto?

Nuovo pasticcio che riguarda la patente A: l'IVA al 22% vale anche sulle lezioni per le moto, precisa l'Agenzia delle Entrate. Ma sul decreto fiscale non c'è traccia

6 Febbraio 2020 - 00:00

Anche le lezioni in autoscuola per il conseguimento della patente A sono soggette all’IVA al 22% come quelle per la B e la C1? È quanto si chiede, con una certa preoccupazione, l’Unasca, Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica, dopo i recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2020, anche i corsi per l’ottenimento delle patenti A, A1 e A2 devono considerarsi imponibili. In contrasto però con quanto disposto dal decreto fiscale collegato all’ultima manovra finanziaria, che ha introdotto l’Iva al 22% sulle lezioni di teoria e di pratica per prendere la patente B e C1, citando espressamente solo queste due categorie e mai la patente A.

PATENTI DI GUIDA: LA QUESTIONE DELL’IVA

Come ricorderete la questione dell’Iva sulle patenti è esplosa lo scorso settembre, quando l’Italia ha dovuto recepire una sentenza della Corte di Giustizia Europea, la C-449/17 del 14 marzo 2019, per la quale i corsi di abilitazione alla guida dai veicoli a motore non sono equiparabili all’insegnamento scolastico o universitario, esente dal pagamento dell’Iva, ma sono invece ‘insegnamento specialistico’ e quindi esclusi dal privilegio. All’inizio si temeva addirittura l’applicazione della retroattività, che avrebbe comportato il recupero dell’Iva non versata nei cinque anni precedenti, poi per fortuna il Governo, tramite l’ultimo decreto fiscale, ha disposto l’attuazione della misura solo dal 1° gennaio 2020 in avanti e per l’’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.

PATENTE A: IVA AL 22% COME PER LA B E LA C1?

Alla luce di ciò si pensava che le lezioni per il conseguimento delle patenti per la guida delle moto (A, A1 e A2) non rientrassero tra quelle su cui da gennaio viene imposta l’Iva con aliquota ordinaria al 22%. Ma in occasione di Telefisco 2020, l’evento durante il quale vengono presentate le novità fiscali dell’anno, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “al pari delle categorie B e C1, anche i corsi per l’ottenimento delle categorie delle patenti A, A1 e A2 rappresentano un insegnamento specialistico. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, anche i corsi per l’ottenimento delle patenti A, A1 e A2 devono considerarsi imponibili”.

Patente A IVA 22%

IVA SU PATENTE A: LA REAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Questa precisazione ha mandato su tutte le furie le associazioni di categoria, tra Unasca che, come anticipato, ha diffuso un duro comunicato. “Per la seconda volta in pochi mesi, l’amministrazione finanziaria dà interpretazioni inspiegabilmente estensive di quanto invece affermato per legge. Ricordiamo che il Parlamento ha recepito con il decreto fiscale approvato il 6 dicembre scorso la sentenza della Corte di Giustizia Europea solo per le patenti B e C1. Solo per queste due categorie non vale più l’esenzione IVA. Ed è legge. Unasca rispetta la legge e invita perciò i propri associati e la categoria nel suo complesso a non estendere tale fiscalità ad altre prestazioni di natura didattica”. Insomma, il solito pasticcio tutto italiano per cui si rendono necessari chiarimenti piuttosto urgenti, dato che le autoscuole devono sapere se applicare o no l’Iva al 22% anche sui corsi per le patenti delle moto.

DIFFERENZE TRA PATENTE A1, A2 E A

La patente A1 si può prendere a 16 anni e consente di guidare motocicli < 125 cm³ e potenza massima < 11 kW, con un rapporto potenza/peso < 0,1 kW/kg, oltre a tricicli di potenza < 15 kW. La patente A2 si può prendere a 18 anni e permette di condurre motocicli di potenza < 35 kW con un rapporto potenza/peso < 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima. Infine la patente A si può prendere a 20 anni se si è già titolari della patente A2 da almeno un biennio, a 21 anni per la sola guida dei tricicli di potenza > 15 kW, e a 24 anni in tutti gli altri casi. Consente di guidare, oltre ai già citati tricicli, motocicli > 50 cm³ e/o velocità massima > 45 km/h.

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