RC moto: quando non si applica l’indennizzo diretto

RC moto: quando non si applica l’indennizzo diretto

Un passaggio fondamentale della copertura RC moto: scopriamo quando non si applica l'indennizzo diretto e quando invece si può utilizzare

5 Ottobre 2020 - 00:00

Nell’ambito della RC moto, quando non si applica l’indennizzo diretto? Come molti già sanno, a partire dal 2007, in caso di incidente tra due veicoli a motore regolarmente immatricolati in Italia e assicurati (con esclusione delle sole macchine agricole e dei natanti, sono invece inclusi i ciclomotori), la richiesta di risarcimento di eventuali danni riportati per colpa dell’altro conducente va presentata direttamente alla propria compagnia, a prescindere dalla compilazione della denuncia di sinistro sul modulo CAI. Questa procedura, nota come indennizzo o risarcimento diretto, è stata introdotta per velocizzare la pratica di liquidazione di un sinistro stradale a vantaggio del danneggiato. Tuttavia non è detto che si possa utilizzare sempre, ecco le ipotesi previste.

RC MOTO: QUANDO SI UTILIZZA IL RISARCIMENTO DIRETTO

Prima di spiegare nel dettaglio quando non si applica l’indennizzo diretto, ricordiamo i requisiti che ne prevedono l’utilizzo.

collisione tra due veicoli a motore (due moto, un’auto e una moto, un camion e una moto, ecc.) senza coinvolgimento di altre vetture. Può esserci però un’eccezione: se risulta che nel sinistro sia stato coinvolto un terzo veicolo, non responsabile e non identificato (devono verificarsi entrambe le condizioni), la procedura di risarcimento diretto è comunque applicabile.

– sinistro accaduto in Italia (sono compresi San Marino e Città del Vaticano).

– veicoli immatricolati in Italia (+ San Marino e Vaticano) e assicurati con compagnie italiane oppure straniere che esercitano la RC obbligatoria in regime di stabilimento o di prestazioni di servizio, e che abbiano aderito alla CARD, la Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto.

La procedura di risarcimento diretto si applica non solo per i danni al veicolo ma anche per i danni alla persona del conducente, purché non superiori al 9% di invalidità biologica permanente. L’indennizzo diretto è inoltre applicabile se nel sinistro sono rimasti feriti i passeggeri (che sono risarciti dall’assicuratore della moto che li trasportava) o altre persone esterne al veicolo, come per esempio pedoni o ciclisti. Tuttavia queste ultime devono essere indennizzate dalla compagnia assicurativa del veicolo responsabile.

RC MOTO: QUANDO NON SI APPLICA L’INDENNIZZO DIRETTO

E siamo finalmente giunti a elencare i casi che non prevedono l’applicazione dell’indennizzo diretto:

– sinistro che vede coinvolti più di due veicoli a motore, se i veicoli terzi sono responsabili (anche parzialmente) e/o identificati.

– sinistro senza collisione tra veicoli.

incidente accaduto all’estero (con esclusione di San Marino e Vaticano).

– sinistro in cui almeno un veicolo coinvolto risulti non identificato, non assicurato o non immatricolato in Italia, San Marino e Vaticano. Oppure che risulti assicurato con una compagnia che non ha aderito alla CARD.

– sinistro con danni gravi alla persona del conducente, superiori al 9% di invalidità biologica permanente. Nell’ipotesi la procedura di risarcimento diretto può comunque applicarsi limitatamente al rimborso per i danni al veicolo e alle cose trasportate.

In questi e in tutti gli altri casi non espressamente previsti dalla procedura di risarcimento diretto dev’essere applicata la procedura tradizionale. Con indennizzo a carico della compagnia assicurativa del veicolo responsabile.

COME RICHIEDERE LA PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO

La richiesta di risarcimento diretto va presentata alla propria compagnia RC moto e, per conoscenza, anche alla compagnia del responsabile. Deve ovviamente contenere tutti gli elementi essenziali per ricostruire fedelmente l’incidente: dati anagrafici delle persone coinvolte, numero di targa dei veicoli, descrizione delle modalità dell’incidente, generalità di eventuali testimoni, indicazione dell’eventuale intervento delle Forze dell’ordine e così via. Per i sinistri con soli danni al veicolo o alle cose, la compagnia è tenuta a fare una congrua offerta di risarcimento entro 30 giorni dalla richiesta (in presenza di un modulo CAI firmato da entrambi i conducenti). O di 60 senza modulo CAI. Per i sinistri con lesioni personali il limite è di 90 giorni. Se il danneggiato non è soddisfatto dell’indennizzo può chiedere la procedura di conciliazione, la procedura di negoziazione assistita, oppure avviare un’azione legale.

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