Monopattini elettrici: come cambieranno le regole con il nuovo CdS

Monopattini elettrici: come cambieranno le regole con il nuovo CdS

Novità in vista per i monopattini elettrici: come cambieranno le regole con il nuovo Codice della Strada che prevede casco, targa e assicurazione

26 Giugno 2023 - 22:30

Il Governo ha presentato lo schema di disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del Codice della Strada. Tra le misure proposte ce ne sono parecchie che riguardano i monopattini elettrici mediante modifiche e integrazioni all’articolo 1 commi 75-75-vicies ter della Legge n. 160/2019, che aveva introdotto una prima forma di regolazione della micromobilità elettrica equiparando i monopattini ai velocipedi e stabilendo condizioni e limiti entro cui ne è ammessa la circolazione. Scopriamo dunque come cambieranno le regole dei monopattini elettrici, specificando che per l’effettiva applicazione delle nuove norme occorrerà attendere la fine del lungo iter legislativo.

MONOPATTINI ELETTRICI: NOVITÀ CASCO, TARGA E ASSICURAZIONE

La novità principale sull’utilizzo dei monopattini elettrici in Italia riguarda l’obbligo per tutti di indossare il casco protettivo, di stipulare un’assicurazione RCA verso terzi e di circolare su veicoli muniti di contrassegno identificativo (targa). Più dettagliatamente:

  • tutti i conducenti dei monopattini hanno l’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080;
  • i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. Si applicano le disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private;
  • i proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l’obbligo di richiedere apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dalle imprese e società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, che ne curano altresì la vendita fissandone il prezzo in regime di libero mercato. Il contrassegno dev’essere esposto in modo visibile. Il proprietario ha l’obbligo di comunicare l’eventuale cambiamento della residenza (se persona fisica) o della sede (se persona giuridica).

MONOPATTINI ELETTRICI: COME CAMBIANO LE REGOLE SULLA CIRCOLAZIONE

Il nuovo disegno di legge introduce o modifica altre regole che riguardano la circolazione dei monopattini elettrici.

  • I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h.
  • È sempre vietato circolare in monopattino contromano, anche nelle strade con doppio senso ciclabile.
  • È vietato sostare con i monopattini sul marciapiede. Tuttavia i Comuni, a condizione che il marciapiede, per dimensione e caratteristiche, lo consenta, possono individuare aree di sosta riservate ai monopattini anche sul marciapiede, fermo restando che nella parte rimanente dello stesso sia assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità. Tale utilizzo deve essere attuato con la prescritta segnaletica verticale e orizzontale, oppure senza segnaletica purché le coordinate GPS delle aree di sosta siano consultabili pubblicamente sul sito internet istituzionale del Comune. Ai monopattini elettrici è comunque consentita la sosta negli stalli riservati ai velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.
  • Obbligo per il gestore del servizio di noleggio di monopattini elettrici di installare sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei veicoli al di fuori delle aree della città in cui ne è consentita la circolazione.

Monopattini elettrici

MONOPATTINI ELETTRICI: LE NUOVE SANZIONI

Cambiano le regole e cambiano anche le sanzioni per i conducenti dei monopattini elettrici che trasgrediscono le nuove norme.

  • Chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti non conformi alla legge (art. 1 commi 75 e 75-bis legge 160/2019) o fuori dell’ambito territoriale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 200 a 800 euro. Alla violazione consegue la sanzione accessoria della confisca del monopattino se l’infrazione riguarda l’uso di un dispositivo con motore termico o con motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW (ricordiamo che il limite consentito è di 0,50 kW).
  • Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica privo del contrassegno (targa) o con contrassegno non visibile, alterato o contraffatto, oppure privo della copertura assicurativa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa 100 a 400 euro. Tale sanzione si applica anche in caso di circolazione con un monopattino elettrico per il quale non è stata comunicata la variazione di residenza o di sede del proprietario.
  • Chiunque viola l’obbligo di indossare il casco protettivo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 50 a 250 euro.

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