Moto con targa straniera: come funziona e divieti di circolazione

Moto con targa straniera: come funziona e divieti di circolazione

Guidare in Italia una moto con targa straniera: come funziona dopo il Decreto Sicurezza e quali sono gli attuali divieti di circolazione e le relative eccezioni

15 Maggio 2020 - 00:00

Una moto con targa straniera può circolare in Italia? Come funziona la reimmatricolazione e quali divieti di circolazione sono previsti per i veicoli con targa estera? Il Decreto Sicurezza approvato a fine 2018 ha cambiato le carte in tavola vietando, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni, di circolare con un’auto o una moto immatricolata all’estero. Il precedente limite era invece di un anno (che poi molti estendevano a piacimento, alcuni anche all’infinito). Il provvedimento si è reso necessario per fermare l’abuso di targhe straniere (specie di Paesi dell’est) che venivano utilizzate, talvolta anche da cittadini italiani, al solo scopo di eludere il pagamento di bollo, multe e revisioni. Tuttavia sono previste delle eccezioni.

MOTO CON TARGA ESTERA: COME FUNZIONA L’ATTUALE NORMATIVA

Dunque in Italia è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero (articolo 93 comma 1-bis del Codice della Strada). Scaduto questo periodo occorre recarsi presso la Motorizzazione Civile per restituire la targa straniera e reimmatricolare la moto con una targa italiana. In alternativa il veicolo deve lasciare il suolo nazionale, richiedendo al competente ufficio della Motorizzazione, previa consegna del libretto di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa provvisoria al fine di condurre la moto oltre i transiti di confine. Successivamente la Motorizzazione provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione recapitandoli alle competenti autorità dello Stato estero che li ha rilasciati.

SANZIONI PER LE MOTO CON TARGA ESTERA CHE CIRCOLANO DOPO 60 GIORNI

Chi non ottempera all’obbligo di reimmatricolare la moto 60 giorni dopo aver stabilito la residenza anagrafica in Italia, è punito con una salatissima multa da 712 a 2.848 euro. L’organo di polizia che accerta l’infrazione sequestra il libretto di circolazione e lo invia all’ufficio della Motorizzazione competente per territorio, ordinando contestualmente l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. A decorrere dalla data della violazione, il trasgressore ha 180 giorni di tempo per immatricolare la moto in Italia o per portarla oltre confine munito di foglio di via, altrimenti si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del mezzo.

Moto targa straniera

MOTO CON TARGA ESTERA, ECCEZIONI AI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE: LEASING, NOLEGGIO E COMODATO

Come anticipavamo all’inizio sono previste alcune eccezioni all’obbligo di sostituire la targa straniera con una italiana dopo 60 giorni di residenza nel nostro Paese. Innanzitutto, come specifica il comma 1-ter dell’art. 93 CdS, tale obbligo non si applica alle moto concesse in leasing o a noleggio senza conducente da parte di società costituita in un altro Stato membro UE/SEE che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva. E anche ai veicoli concessi in comodato a soggetti residenti in Italia e legati da un rapporto di lavoro o di collaborazione con analoghe società di cui sopra. È necessario però che i conducenti dei suddetti mezzi circolino sempre con un apposito documento comprovante lo status dei veicoli, in mancanza del quale possono subire una sanzione da 250 a 1.000 euro + il fermo amministrativo della moto.

CIRCOLAZIONE CON TARGA ESTERA DEI RESIDENTI ‘NORMALI’

A parziale rettifica del Decreto Sicurezza, dal giugno 2019 i veicoli (auto e moto) immatricolati all’estero possono sempre circolare in Italia se il conducente possiede la ‘residenza normale’ nel nostro Paese, una modifica pensata apposta per salvaguardare i lavoratori stagionali (soprattutto i frontalieri). In pratica i soggetti residenti anagraficamente in altro Stato membro dell’Unione Europea che si trovano in Italia per svolgere attività lavorative stagionali e che conducono veicoli immatricolati all’estero, decorsi 185 giorni di permanenza in Italia possono acquisire la cosiddetta ‘residenza normale’ secondo le norme comunitarie in materia. Residenza normale che non può ritenersi equiparata alla residenza anagrafica risultante dall’iscrizione ai registri di un Comune. Pertanto il titolare di residenza normale in Italia può liberamente condurre un veicolo immatricolato all’estero del quale dispone a qualunque titolo, salvo che nel frattempo non acquisisca la residenza anagrafica.

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