Ecco tanti buoni motivi per evitare di mettersi alla guida di un motorino truccato: sanzioni pesantissime e diritto di rivalsa dell'assicurazione
“Appalti truccati, trapianti truccati, motorini truccati che scippano donne truccate”, cantavano gli Elio e le Storie Tese al Festival di Sanremo 1996. Consegnandosi definitivamente alla storia della musica italiana (il brano in questione, per i più smemorati, è La Terra dei Cachi). In effetti il ‘mito’ del motorino truccato resiste da decenni e probabilmente non morirà mai, anzi da qualche tempo detto ‘mito’ sta pian piano estendendosi ad altri veicoli come le biciclette a pedalata assistita e i monopattini elettrici. Nonostante, chiariamolo subito, la legge preveda severe e giuste sanzioni nei confronti di coloro che manipolano le prestazioni di un qualsiasi mezzo a motore. Vediamo a questo proposito cosa rischia chi guida un motorino truccato, lo altera per sé o per altri o lo mette in commercio già alterato. Con le sanzioni e la possibile rivalsa dell’assicurazione.
MOTORINO TRUCCATO: IL CODICE DELLA STRADA
‘Motorino’ ovviamente è un termine gergale, in realtà questi mezzi si definiscono tecnicamente ‘ciclomotori’. E sono caratterizzati dall’avere un motore di cilindrata non superiore a 50 cc capace di sviluppare una velocità massima non oltre i 45 km/h. Velocità che evidentemente molti ritengono non sufficiente e cercano perciò di aggirarla ‘limando’ la soglia limite con un intervento meccanico. Peccato però che questa procedura, piuttosto semplice da mettere in pratica, sia vietata (e meno male!) dal nostro Codice della Strada. Che prevede diverse sanzioni a seconda della gravità e del responsabile dell’infrazione, fino alla confisca del ciclomotore.
CICLOMOTORE ELABORATO: SANZIONI PER I PRODUTTORI E I VENDITORI
La legge punisce sia chi produce che chi vende, modifica e utilizza un motorino truccato, infliggendo le sanzioni più severe ai primi. L’articolo 97 comma 5 del CdS dispone infatti che “chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.086 a 4.348 euro”. Mentre “chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti è soggetto alla sanzione da 847 a 3.389 euro”. Ma non è finita qui. Alla multa, cui non si applica mai la riduzione del 30%, si aggiunge in entrambi i casi la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore. E conseguente distruzione del mezzo.
MOTORINO TRUCCATO: SANZIONI PER L’UTILIZZATORE
Ovviamente non la passa liscia neppure chi viene pizzicato a guidare un motorino truccato. Sempre l’art. 97, ma il comma 6, dispone infatti che “chiunque circola con un ciclomotore […] che sviluppi una velocità superiore a quella prevista è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 422 a 1.694 euro”. È prevista però la riduzione del 30% se la multa viene pagata entro 5 giorni dalla data di contestazione o di notifica. Allo stesso tempo c’è una sanzione accessoria piuttosto pesante che consiste nel fermo amministrativo del mezzo per 60 giorni, che diventano 90 in caso di reiterazione della violazione nel biennio successivo.
MOTORINO TRUCCATO: GUIDATORE MINORENNE
Se poi l’utilizzatore è un minorenne le cose si complicano ulteriormente. Premesso che le sanzioni per i minori sono sempre a carico dei genitori, se un under 18 viene fermato alla guida di un motorino elaborato, oltre alla multa standard da 422 a 1.694 euro, può vedersi infliggere anche una severissima sanzione da 2.257 a 9.032 euro + fermo amministrativo di 90 giorni (da sommarsi al periodo dell’altro fermo) per guida senza patente conforme, dato che se il motorino, in quanto truccato, supera i 50 cc, per condurlo non è più sufficiente la patente AM per i ciclomotori ma serve almeno la A1. E se il guidatore ha meno di 16 anni, età sotto la quale si possono guidare soltanto ciclomotori e quadricicli leggeri, c’è da pagare un’altra multa da 87 a 345 euro + fermo amministrativo di 30 giorni (da sommare al resto). Il tutto sempre a carico dei genitori (o, in mancanza di essi, del tutore del minorenne).
MOTORINO ELABORATO: RIVALSA DELL’ASSICURAZIONE
Chi circola con un motorino elaborato non deve temere soltanto la polizia stradale ma anche l’assicurazione. In caso di sinistro a bordo di un motorino alterato, anche senza colpa, la compagnia assicurativa può infatti esercitare il ‘diritto di rivalsa’, chiedendo indietro i soldi del risarcimento. Questo perché il conducente ‘ha giocato sporco’ assicurando come ciclomotore un mezzo della stessa potenza e velocità di un motociclo, a cui si sarebbe dovuta abbinare una polizza diversa (e più costosa). Inoltre il conducente si è messo alla guida utilizzando una patente non corrispondente alla tipologia del veicolo. L’unica possibilità di evitare la rivalsa sta nella presenza o meno nel contratto RC moto di una clausola che escluda tale eventualità, indicata con la seguente formulazione: “La compagnia assicuratrice, in deroga alle Condizioni generali di assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa ai sensi dell’articolo 18 Legge n. 990/1969, applicabile qualora il ciclomotore assicurato presenti caratteristiche diverse da quelle previste dall’articolo 52/b del Codice della Strada”.