In moto senza casco: le sanzioni per conducente e passeggero

In moto senza casco: le sanzioni per conducente e passeggero

Ecco cosa succede se si circola in moto senza casco: le sanzioni per conducente e passeggero, anche alla luce delle novità del decreto Infrastrutture 2021

4 Novembre 2021 - 00:00

Tanti anni fa si andava in moto senza casco ma per fortuna le cose sono cambiate e oggi il dispositivo di protezione è obbligatorio praticamente ovunque, sia in Italia che nel resto d’Europa e del mondo, anche se non mancano le eccezioni. Ad esempio in diversi stati degli USA il casco non è obbligatorio, o comunque non sempre (in genere dipende dall’età). Tornando a noi la domanda che ci poniamo oggi è la seguente: le sanzioni previste dal Codice della Strada per chi va in moto senza casco sono le stesse per conducente e passeggero? La risposta (e molto altro) nei prossimi paragrafi.

Aggiornamento del 4 novembre 2021 dopo la modifica dell’articolo 171 comma 2 del Codice della Strada inerente la sanzione per il mancato uso del casco del trasportato.

IN MOTO SENZA CASCO: QUALI SANZIONI PER CONDUCENTE E PASSEGGERO?

L’articolo 171 comma 1 CdS dispone che “durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati”. Aggiungendo ai commi 2 e 3 che “chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 83 a 333 euro”, e che a tale sanzione pecuniaria “consegue il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni” (che diventano 90 in caso di recidiva nel biennio successivo alla prima infrazione) e decurtazione di 5 punti patente. Quindi non ci sono dubbi: il Codice della Strada non fa alcuna differenza tra conducente e passeggero, prevedendo per entrambi la medesima sanzione pecuniaria in caso di mancato uso del casco. Ovviamente il proprietario della moto è più colpito perché subisce anche il fermo del veicolo.

IN MOTO SENZA CASCO: SANZIONI PER I MINORI

Poiché i ciclomotori e i motocicli fino a 125 cc si possono guidare anche prima di raggiungere la maggiore età (dai 14 anni per i ciclomotori e dai 16 per le moto 125, tuttavia per trasportare un passeggero ci vogliono comunque 16 anni), sorge il problema di chi deve pagare la sanzione se il mancato utilizzo del casco riguarda un minore. Su quest’aspetto la normativa è molto chiara: in base alla legge 689/81non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. O non aveva, in base ai criteri indicati nel Codice Penale, la capacità di intendere e di volere”. Pertanto della multa per mancato uso del casco ne rispondono coloro che erano tenuti alla sorveglianza del minore, quindi i genitori o il tutore.

In moto senza casco sanzioni

IN MOTO SENZA CASCO: DAL 2021 IL CONDUCENTE RISPONDE ANCHE DEL PASSEGGERO

La legge di conversione del decreto Infrastrutture e Trasporti 2021 ha apportato un’importante modifica alle responsabilità del conducente di una moto in caso di mancato uso del casco del passeggero (o trasportato). La nuova formulazione dell’articolo 171 comma 2 CdS ha infatti eliminato il riferimento alla minore età del passeggero, disponendo che “quando il mancato uso del casco riguarda un trasportato, della violazione risponde anche il conducente“.

Significa in pratica che mentre prima il conducente rispondeva (ossia pagava anche lui la multa) solo se il trasportato che non indossava il casco era un minore, adesso l’età di quest’ultimo è ininfluente: se il passeggero, di qualunque età, non indossa regolarmente il casco, è sanzionato non solo costui ma anche il conducente della moto.

DEROGHE ALL’OBBLIGO DEL CASCO IN MOTO

Sono esenti dall’obbligo di indossare e tenere allacciato il casco i conducenti e i passeggeri di:

– ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;

– ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l’utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento attuativo del CdS.

Inoltre si può evitare la multa pur guidando senza casco (ma dipende caso per caso) quando ricorre una motivata urgenza dettata da un pericolo grave e imminente. In questi casi entra infatti in ballo la discriminante dello “stato di necessità”, prevista dall’art. 54 del Codice Penale, secondo cui non è punibile chi ha commesso un fatto illecito per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. Sempre ammesso che il pericolo non sia stato da lui volontariamente causato, non fosse altrimenti evitabile e che il fatto risulti effettivamente proporzionato al pericolo.

Commenta con la tua opinione

X