Ufficializzata la patente A2 e A senza esame: ecco cosa cambia dal 18 settembre 2023 con l'avvio dei corsi di formazione in autoscuola
Il 18 settembre 2023 è una data a suo modo epocale nella storia dei trasporti in Italia perché per la prima volta diventa possibile conseguire una patente di guida senza la necessità di sostenere l’esame pratico. Da questa data, infatti, le autoscuole sono autorizzate a far partire i corsi di formazione che consentono di prendere la patente A2 o A senza esame, così come disciplinato dal MIT con il Decreto ministeriale del 9 giugno 2023 e dalla successiva circolare n. 26690 del 13 settembre 2023 che contiene tutte le istruzioni operative.
- Dall’esame patente al corso di formazione
- Chi può accedere al corso di formazione
- Modalità di accesso al corso
- Modalità di svolgimento del corso
- Conclusione del corso e rilascio della patente
PATENTE A2 E A: DALL’ESAME DI GUIDA AL NUOVO CORSO DI FORMAZIONE
Prima però di leggere queste istruzioni, ricordiamo l’iter che ha introdotto l’importante modifica sulle patenti moto. In sostanza la legge n. 108 del 5 agosto 2022 (legge di conversione, con modificazioni, del decreto Infrastrutture-bis) ha cambiato l’articolo 123 comma 7 del Codice della Strada in materia di Autoscuole, disponendo che “il corso di formazione, presso un’autoscuola, frequentato da parte del titolare di patente A1 o A2 (anche speciali, ndr), nelle condizioni previste consente il conseguimento, rispettivamente, della patente A2 o A senza il sostenimento di un esame di guida”.
Significa, in altri termini, che i titolari della patente A1 (quella per i 125) possono prendere la patente A2 senza la necessità di superare l’esame di guida ma frequentando semplicemente un corso di formazione presso un’autoscuola. Stessa cosa per i titolari di patente A2 che vogliono prendere la patente A.
Pertanto solo in queste due circostanze si può legittimamente parlare di conseguimento della patente moto A2 e A ‘senza esame’, per il resto rimane tutto invariato. Il vantaggio per gli utenti è quello di evitarsi tutta la trafila burocratica necessaria per fare la prova di guida.
Il nuovo corso di formazione dura 7 ore ed è aperto solo ai candidati che hanno acquisito un’esperienza di almeno due anni su un motociclo rientrante nella categoria A1 o nella categoria A2. Infine, ed è bene sottolinearlo, il corso di formazione viene introdotto come alternativa ma non sostituisce l’esame pratico di guida, che rimane dunque a disposizione per chi preferisce un approccio più tradizionale al conseguimento della patente della moto.
Per tutti i dettagli sui corsi di formazione per conseguire la patente A2 e A senza esame, vi rimandiamo alla nostra guida sull’argomento, che specifica le modalità di ammissione, la durata, i contenuti e lo svolgimento dei corsi, nonché la procedura di rilascio delle patenti a seguito dell’esito positivo del percorso formativo di 7 ore.
Tali informazioni sono comunque in gran parte riportate all’interno delle istruzioni operative del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti per l’applicazione della disciplina dell’accesso graduale, senza esame, alle patenti di categoria A2 e A (circolare n. 26690 del 13/9/2023), che riassumiamo nei prossimi paragrafi.
PATENTE A2 E A SENZA ESAME: ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE
Può accedere al corso di formazione utile all’accesso graduale senza esame alla patente A2, anche speciale, chi:
- abbia compiuto almeno 18 anni e sia titolare di patente di categoria A1, anche speciale, da almeno due anni;
- sia titolare di autorizzazione a esercitarsi alla guida su veicolo di categoria A2 (foglio rosa).
Specifichiamo che è richiesto il possesso della patente di categoria A1: pertanto non può considerarsi utile per accedere al corso di formazione la sola abilitazione alla guida sul territorio nazionale che viene riconosciuta ai titolari di patente B.
Può accedere invece al corso di formazione utile all’accesso graduale senza esame alla patente A, anche speciale, senza esame, chi:
- abbia compiuto almeno 20 anni e sia titolare di patente di categoria A2, anche speciale, da almeno due anni;
- sia titolare di autorizzazione a esercitarsi alla guida su veicolo di categoria A (foglio rosa).
Si tratta, in pratica, di conducenti che hanno già fatto l’esame di teoria e che sono titolari di una patente per la moto da almeno due anni, conseguita a seguito di un esame di guida vero e proprio. È richiesto, dunque, che sappiano già guidare una moto e che abbiano un’esperienza minima di due anni. Il corso di formazione in autoscuola ha quindi lo scopo di consolidare le conoscenze già acquisite su di un mezzo di potenza superiore, in un ambiente protetto e/o sotto la supervisione di un professionista.
Il corso di formazione può essere erogato solo da un’autoscuola o, eventualmente, da un centro di istruzione automobilistica costituito da un consorzio al quale l’autoscuola aderisce.
PATENTE MOTO SENZA ESAME: FORMALIZZAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL CORSO
Alla luce di ciò la domanda di accesso senza esame alle patenti A2 e A dev’essere necessariamente formalizzata dall’autoscuola alla quale l’allievo si rivolge. Nello specifico:
L’autoscuola:
- iscrive l’allievo nel proprio registro;
- formalizza la domanda di accesso attraverso il sistema informatico messo a disposizione dal CED della Motorizzazione, avendo in particolare cura di indicare se il foglio rosa è richiesto per la guida di motocicli con cambio manuale o automatico; il motociclo in dotazione al soggetto che erogherà la formazione dovrà essere necessariamente dotato di coerente tipo di cambio
All’istanza devono essere allegati:
- la ricevuta di pagamento a mezzo di bollettino PagoPA della tariffa N003, comprensiva di due imposte di bollo (una per la domanda e una per la patente da emettersi) e del diritto di motorizzazione. La tariffa N003 è composta da 32,00 € + 10,20 €;
- il certificato medico di accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica;
Secondo le procedure già in uso, il sistema informatico del CED, processata l’istanza e fatti gli opportuni controlli, produce il giorno successivo l’autorizzazione a esercitarsi alla guida (foglio rosa).
A questo punto può partire la formazione vera e propria.
PATENTE MOTO A2 E A SENZA ESAME: CONTENUTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE
La formazione si svolge su moto di categoria A2 o A, che devono essere dell’autoscuola o del consorzio, e si articola in due fasi.
- La prima fase (durata complessiva 3 ore) si svolge in un’area protetta debitamente allestita (la stessa pista che si usa per le esercitazioni delle moto ai fini dell’esame) e può essere collettiva (5 persone al massimo). Le esercitazioni da far fare agli allievi sono le medesime che si fanno fare ai candidati all’esame vero e proprio.
La circolare specifica che “la formazione sarà considerata dall’istruttore adeguata quando l’allievo sarà in grado di effettuare le manovre senza incorrere in alcuna irregolarità”. Questo vuol dire che tutti gli allievi che partecipano a questo tipo di corsi devono affrontare gli stessi percorsi moto previsti all’esame di guida senza fare errori che comporterebbero la bocciatura all’esame. In altri termini, non basta partecipare semplicemente al corso per ottenere la patente di categoria superiore, ma bisogna dimostrare di saper guidare il mezzo con sufficiente abilità.
- La seconda fase (durata complessiva 4 ore, da articolare in minimo due giornate diverse) è la ‘guida nel traffico’, articolata come previsto per sostenere l’esame standard, e con in più l’obbligo di esercitarsi anche in autostrada e/o su strade extraurbane principali.
PATENTE A2 E A SENZA ESAME: CONCLUSIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE, EMISSIONE DELL’ATTESTATO E CONSEGNA DELLA PATENTE
Quando il corso di formazione è concluso, l’autoscuola può: 1) redigere l’Attestato del completamento della formazione per l’accesso graduale senza esame; 2) realizzare il cosiddetto ‘fascicolo della formazione’, unendo tutta la documentazione in un unico pdf, e mandare tutto al CED, con la firma digitale.
A questo punto la pratica, se non vengono rilevate delle irregolarità, è considerata in stato Attivo e il CED provvede a stampare la patente. La data di emissione della patente sarà pari alla data approvazione + 10 giorni lavorativi, la data di rilascio sarà pari alla data emissione + 1 giorno lavorativo, la data di scadenza avrà come data di riferimento la data del rilascio.
Nella fase iniziale della nuova procedura, la patente sarà recapitata presso la sede dell’autoscuola alla quale l’allievo si è iscritto. Con la procedura a regime sarà possibile spedire il documento direttamente all’indirizzo di casa del neopatentato, con spese di spedizione a carico di quest’ultimo.