Patente A2 e A senza esame: ecco il decreto con le regole

Patente A2 e A senza esame: ecco il decreto con le regole

Come prendere la patente A2 e A senza esame: ecco il decreto del MIT con le regole per l'accesso graduale, senza prova pratica, alle patenti A2 a A

31 Luglio 2023 - 19:25

Ad agosto dell’anno scorso è stata annunciata una modifica a suo modo ‘epocale’ che introduceva la possibilità di prendere la patente A2 e A delle moto senza esame di guida, sostituendolo con un non meglio definito corso di formazione. Poi per mesi non se n’è saputo più nulla ma pochi giorni fa, finalmente, è apparso in Gazzetta Ufficiale il Decreto 9 giugno 2023 del MIT che “disciplina l’accesso graduale, senza esame, alle patenti di categoria A2 e A”, spiegando per filo e per segno le regole della nuova normativa. Di seguito trovate tutte le novità contenute nel decreto.

PATENTE A2 E A: DALL’ESAME DI GUIDA AL NUOVO CORSO DI FORMAZIONE

Prima, però, ricordiamo l’iter che ha introdotto questa importante modifica. In sostanza la legge n. 108 del 5 agosto 2022 (legge di conversione, con modificazioni, del decreto Infrastrutture-bis) ha cambiato l’articolo 123 comma 7 del Codice della Strada in materia di Autoscuole, disponendo che “il corso di formazione, presso un’autoscuola, frequentato da parte del titolare di patente A1 o A2 (anche speciali, ndr), nelle condizioni previste consente il conseguimento, rispettivamente, della patente A2 o A senza il sostenimento di un esame di guida”.

Significa, in altri termini, che i titolari della patente A1 (quella per i 125) possono prendere la patente A2 senza la necessità di superare l’esame di guida ma frequentando semplicemente un corso di formazione presso un’autoscuola. Stessa cosa per i titolari di patente A2 che vogliono prendere la patente A.

Pertanto solo in queste due circostanze si può legittimamente parlare di conseguimento della patente moto A2 e A ‘senza esame’, per il resto rimane tutto invariato. Il vantaggio per gli utenti è quello di evitarsi tutta la trafila burocratica necessaria per fare la prova di guida.

Il nuovo corso di formazione dura 7 ore e sarà aperto solo ai candidati che hanno acquisito un’esperienza di almeno due anni su un motociclo rientrante nella categoria A1 o nella categoria A2. Infine, ed è bene sottolinearlo, il corso di formazione viene introdotto come alternativa ma non sostituisce l’esame pratico di guida, che rimane dunque a disposizione per chi preferisce un approccio più tradizionale al conseguimento della patente della moto.

PATENTE A2 E A SENZA ESAME: LE MODALITÀ DI AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE

Vediamo adesso cosa c’è nel decreto del MIT. Il decreto disciplina nell’ordine:

  • le modalità di ammissione alla formazione obbligatoria ai fini dell’accesso graduale senza esame alle patenti di categoria A2 e A, anche speciali;
  • la durata, i contenuti e le modalità di espletamento della formazione;
  • le modalità di approvazione della formazione;
  • le modalità di rilascio della patente di categoria A2 o A all’esito dell’approvazione della formazione.

Possono essere ammessi alla formazione, ai fini del conseguimento della patente A2, anche speciale, i conducenti che hanno compiuto 18 anni e in possesso da almeno due anni della patente di categoria A1, anche speciale, che sono titolari dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida (foglio rosa) di moto della categoria A2

Ai fini del conseguimento della patente di categoria A, anche speciale, sono invece ammessi alla formazione i conducenti che hanno compiuto 20 anni e in possesso da almeno due anni della patente di categoria A2, anche speciale, che sono titolari dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida (foglio rosa) di moto della categoria A.

Attenzione: sono esclusi dall’accesso al corso di formazione i conducenti in possesso di abilitazione alla guida di veicoli di categoria A1 in quanto titolari di patente B.

L’autorizzazione a esercitarsi alla guida (foglio rosa), propedeutica all’accesso alla formazione, va richiesta all’ufficio locale della Motorizzazione civile con apposita istanza finalizzata al conseguimento della patente A2 o A per accesso graduale senza esame.

A tale istanza bisogna allegare:

  • certificato medico di accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica;
  • ricevuta di pagamento PagoPA di due imposte di bollo, una per la domanda e una per la patente da emettersi;
  • ricevuta di pagamento PagoPA del diritto di Motorizzazione.

Il candidato all’accesso graduale senza esame è iscritto nel registro dell’autoscuola che eroga la formazione nonché, se ne ricorre il caso, nei registri del centro di istruzione automobilistica costituito dal consorzio al quale l’autoscuola aderisce.

Patente A2 e A senza esame

COME FUNZIONA IL CORSO DI FORMAZIONE PER PRENDERE LA PATENTE A2 O A SENZA ESAME DI GUIDA

Per quanto riguarda nello specifico il corso di formazione, quest’ultimo, come detto, consta di 7 ore articolate, per obiettivi e contenuti, in due fasi:

  • preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale; manovre particolari ai fini della sicurezza stradale (durata 3 ore);
  • guida nel traffico: l’allievo deve essere in grado di eseguire le operazioni richieste in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza e adottando le opportune precauzioni (durata 4 ore).

Il corso di formazione, relativamente alla prima fase, può essere anche collettivo per un massimo di 5 candidati. La seconda fase dev’essere invece individuale. In ogni caso, ciascun candidato non può ricevere formazione per oltre tre ore al giorno.

La formazione si svolge su veicoli di categoria A2 o A, secondo l’abilitazione consentita dal foglio rosa di cui si è titolari.

Al controllo del percorso formativo si provvede attraverso apposito applicativo, idoneo a rilevare per ciascun candidato, ciascun istruttore e ciascun veicolo, il luogo della formazione e la tipologia del percorso, le ore di formazione e la condotta di guida. Qualora all’avvio della nuova disciplina l’applicativo non dovesse risultare ancora pronto, l’autoscuola comproverà manualmente l’accertamento delle ore di formazione, così come dispone l’articolo 6 del decreto MIT.

Al termine della formazione, e comunque entro il termine di validità del foglio rosa di cui l’allievo è titolare, l’autoscuola alla quale l’allievo risulta iscritto, tramite apposito applicativo messo a disposizione dal CED della Motorizzazione, genera per ciascun allievo un attestato (vedi il fac-simile), firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal responsabile didattico dell’autoscuola e trasmesso al CED nelle forme prescritte.

RILASCIO DELLA PATENTE A2 O A SENZA ESAME

All’esito positivo dei controlli di verifica del percorso formativo e una volta acquisito l’attestato di fine corso, la formazione è considerata come approvata. Di conseguenza, verificata anche la sussistenza dei requisiti soggettivi, viene emessa la patente di guida conseguita per accesso graduale senza esami che è trasmessa, per posta, al titolare della stessa.

DECORRENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA DELLA PATENTE MOTO SENZA ESAME

Le disposizioni del decreto MIT sono entrate in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (28 luglio 2023). Tuttavia per la piena applicazione bisogna adesso attendere un apposito decreto dirigenziale, da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, che tra le altre cose stabilirà la data dell’effettiva applicabilità della nuova disciplina. Aggiornamento: il decreto MIT del 9 agosto 2023 ha poi stabilito questa data nel 18 settembre 2023.

2 Commenti

vitto_demar
11:48, 3 Agosto 2023

Buongiorno,
chi ha la patente B e usa quotidianamente il 125 deve comunque fare l’esame pratico per conseguire la A2 oppure rientra nel nuovo decreto cioè solo il corso di formazione ?

Grazie per una eventuale risposta

    Raffaele Dambra
    10:38, 8 Agosto 2023

    Buongiorno, premesso che la nuova norma che introduce il corso di formazione non è ancora effettiva perché necessita del decreto dirigenziale del Ministero, in ogni caso essa specifica che “sono esclusi dall’accesso al corso di formazione i conducenti in possesso di abilitazione alla guida di veicoli di categoria A1 in quanto titolari di patente B”. Nel suo caso, quindi, se vuole conseguire la patente A2 deve sempre seguire l’iter normale che prevede l’esame pratico.

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