Per prendere la patente moto, quali mezzi sono richiesti per sostenere l'esame di guida nelle diverse categorie? Tutte le risposte e i casi particolari
Nell’ambito della patente moto, quali mezzi possono essere usati per sostenere l’esame pratico di guida? In effetti, soprattutto se si fa l’esame da privatisti con una moto propria, occorre sapere quali veicoli sono ammessi alla prova pratica, considerando che le categorie delle moto sono quattro (AM – A1 – A2 – A) e ciascuna con le sue caratteristiche. Andiamo dunque a scoprire quali sono i requisiti minimi e massimi che deve avere la moto dell’esame di guida.
Aggiornamento del 19 febbraio 2024 con ulteriori dettagli sui mezzi da usare durante l’esame di guida per la patente moto.
PATENTE MOTO: MEZZI AMMESSI PER L’ESAME DI GUIDA NELLE DIVERSE CATEGORIE
- Patente AM (ciclomotori)
La prova pratica di guida per la patente AM può essere sostenuta su ciclomotori a due ruote (categoria L1e) o ciclomotori a tre ruote (categoria L2e) e quadricicli leggeri (categoria L6e) se omologati per il trasporto di un passeggero oltre al conducente. I ciclomotori a tre ruote e i quadricicli leggeri devono essere dotati di retromarcia, al fine di consentire l’espletamento delle prove specifiche.
- Patente A1
Per il conseguimento della patente A1 sono ammessi motocicli di categoria A1 senza sidecar, di una potenza nominale massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg, capaci di sviluppare una velocità di almeno 90 km/h. Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 120 cm3; se a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,08 kW/kg.
- Patente A2
Per il conseguimento della patente A2, sono ammessi motocicli senza sidecar, di una potenza nominale da 20 kW a 35 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg. Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 250 cm3; se a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,15 kW/kg.
- Patente A (A3)
Infine per il conseguimento della patente A (talvolta definita anche A3) sono ammessi motocicli senza sidecar, la cui massa a vuoto supera 180 kg, con potenza nominale di almeno 50 kW. Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 600 cm3; se a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,25 kW/kg.
Per i veicoli di categoria A1, A2 e A è consentita una tolleranza di 5 cm3 sotto la cilindrata minima prescritta.
MOTO PER ESAME PATENTE: ATTENZIONE AI REQUISITI ‘MASSIMI’
Le specifiche tecniche delle moto da utilizzare nelle prove per il conseguimento della patente, a prescindere dalla categoria, sono tali da assicurare che i candidati sostengano gli esami su veicoli che siano rappresentativi della categoria per la quale viene rilasciata la patente di guida. Ciò porta a escludere che, ancorché quelli definiti siano i ‘requisiti minimi’, gli stessi possano essere superiori a quelli propri della moto che potrà essere condotta con la patente che si intende conseguire. Per fare un esempio pratico: è vero che per l’esame della patente A1 la cilindrata del motore a combustione interna debba essere di almeno 120 cm3; tuttavia non potrà mai superare i 250 cm3, che invece è il requisito minimo della moto per l’esame della patente A2.
Inoltre, poiché nel corso dell’esame di guida per le patenti A1, A2 e A il candidato deve dimostrare la padronanza nel controllare la moto e nell’affrontare in piena sicurezza il traffico, non è consentito utilizzare un motociclo con due ruote ‘gemellate’. Con tale veicolo, infatti, non è possibile valutare, con sufficiente certezza, l’equilibrio del candidato sui veicoli a due ruote.
I motocicli utili per svolgere gli esami possono, indifferentemente, essere dotati sia di cavalletto centrale che di cavalletto laterale.
ESAME PATENTE MOTO SU MEZZI CON CAMBIO AUTOMATICO
Ciclomotori di categoria AM e motocicli di categoria A1, A2 o A non devono essere necessariamente dotati di cambio di velocità manuale, fatta salva l’apposizione del codice 78 sulla patente conseguita con un mezzo a marce automatiche (p.es. gli scooter).
Pertanto, qualora l’esame pratico di guida venga sostenuto su veicolo con cambio diverso da quello manuale, sulla patente, in corrispondenza della categoria (A1, A2, ecc.), sarà annotato il codice UE armonizzato 78 e al titolare sarà preclusa la guida di veicoli della medesima categoria con cambio manuale.
Se si vuole togliere questa limitazione dalla patente in un secondo momento, sarà sufficiente risostenere l’esame pratico su un veicolo adeguato senza rifare anche l’esame teorico.
Ricordiamo che viene considerato dotata di cambio manuale la moto nella quale è presente la leva (o il pedale) della frizione per l’avvio, la fermata o il cambio di marcia del veicolo.
PATENTE MOTO: ESAME CON AUTOSCUOLA O DA PRIVATISTA, DIFFERENZE
I candidati allievi di un’autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica devono sostenere obbligatoriamente la prova pratica rispettivamente su una moto intestata al titolare dell’autoscuola stessa o al consorzio che ha costituito il centro di istruzione automobilistica.
Invece i candidati privatisti possono sostenere l’esame di guida per la patente moto su veicoli di loro proprietà o di una terza persona che ne autorizzi l’uso. In quest’ultimo caso è necessaria una dichiarazione sostitutiva con la quale l’effettivo proprietario del veicolo (o l’usufruttuario o il locatario) autorizza il candidato a usare la sua moto per sostenere la prova d’esame.
I candidati che hanno presentato le pratiche per il conseguimento della patente di guida come privatisti ma che, per la prenotazione dell’esame pratico, si affidano a un’autoscuola, ovvero svolgono l’esame su un veicolo messo a disposizione dalla stessa, hanno l’obbligo di richiedere al competente ufficio della Motorizzazione Civile la procedura di cambio codice iscrivendo sull’istanza di conseguimento della patente il codice meccanografico dell’autoscuola.
Attenzione: nel caso in cui il candidato privatista si avvalga di una moto locata da un’azienda di noleggio senza conducente, l’esaminatore, prima dell’inizio della prova pratica, deve acquisire agli atti una copia del contratto di noleggio del veicolo.
Per finire, la moto dell’esame, chiunque sia il proprietario, dev’essere sempre munita di libretto di circolazione (o DU) e certificato di assicurazione.